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Notizie dalla Liguria

Storica apertura di Confindustria alla filiera della salute

Presentato il Rapporto annuale sulla filiera della salute

La “white economy” è ormai un potente driver dell’economia italiana che contribuisce al Pil nazionale per il 10,7%, dando lavoro ad oltre 2,4 milioni di persone, pari a circa il 10% dell’occupazione complessiva. Una filiera pubblica e privata, quella della salute, che produce qualità della vita portando l’Italia ai primi posti nel mondo per numero di anni vissuti senza malattie o infortuni. Che contribuisce alla ricchezza nazionale. E che ha il vantaggio di essere anticiclica, come dimostrano gli aumenti a due cifre messi a segno in questi anni di crisi su export, fatturato e valore aggiunto. É questa la fotografia che emerge dal Rapporto di Confindustria sulla filiera della salute, presentato mercoledì mattina a Roma, e realizzato insieme alle Associazioni confederali di categoria che rappresentano la filiera stessa, tra cui Aiop, Assobiomedica, Farmindustria, Federchimica e Federterme.

Via Irpef nelle Regioni risanate e Titolo V da modificare

«Le Regioni uscite dal Piano di rientro e che hanno raggiunto il pareggio di bilancio, non hanno più nessuna ragione di mantenere una super aliquota Irpef che era stata pensata per coprire il deficit nella sanità e che pesa tantissimo sui cittadini».
Questa è la posizione del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta alla trasmissione radiofonica Radio anch' io su Radio Rai 1.
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Notizie Aiop Nazionale

Nuove regole per gli assistenti di studio odontoiatrico
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Nuove regole per gli assistenti di studio odontoiatrico

Recepito l’Accordo Stato-Regioni del 7 ottobre 2021

Francesca Gardini, Ufficio giuridico della Sede nazionale

 

È stato pubblicato nella G.U. 3 maggio 2022, n. 102, il DPCM 9 marzo 2022, che entrerà in vigore il prossimo 18 maggio, con il quale è stato recepito l’Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano lo scorso 7 ottobre, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico (ASO), quale operatore d’interesse sanitario.

Tale Accordo sostituisce il precedente Accordo del 23 novembre 2017, recepito con DPCM 9 febbraio 2018 entrato in vigore il 21 aprile 2018, facendone salve le disposizioni transitorie, come prorogate dagli Accordi, rispettivamente del 7 maggio 2020 e del 17 giugno 2021, che prevedono, in sostanza, quanto segue:

  1. possibilità dal 21 aprile 2018 e per un periodo successivo non superiore a 24 mesi (prorogato di ulteriori 24 mesi), di assumere dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla poltrona, privi dell'apposito titolo, fermo restando l'obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico entro 36 mesi dall'assunzione;
  1. obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché i dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla poltrona che, alla data del 21 aprile 2018, non posseggano 36 mesi di attività lavorativa, acquisiscano l'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, entro 36 mesi (prorogati di 12 mesi) dal 21 aprile 2018.

Il 22 aprile 2022, in altre parole, è terminato il periodo transitorio ed è possibile svolgere la professione di ASO solamente possedendo l’attestato di qualifica/certificazione, così come disciplinata dal DPCM 9 febbraio 2018 e, successivamente, dal DPCM 9 marzo 2022, salvo le esenzioni espressamente ivi previste di nuova introduzione.

Ricordiamo, a tale proposito, che, l’assistente di studio odontoiatrico è un operatore di interesse sanitario in possesso dell'attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione, che svolge attività  finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, così come specificato nell’allegato al DPCM, e che non può assolutamente intervenire sul paziente.

Ma vediamo quali solo le principali novità introdotte con il nuovo DPCM che interessano direttamente le nostre strutture associate che erogano prestazioni odontostomatologiche.

È stata prevista l’ulteriore ipotesi di esenzione dal conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione – che si aggiunge a quella già prevista al comma 1 dell’art. 11 del precedente DPCM – per coloro che, alla data di entrata in vigore del DPCM 9 febbraio 2018, abbiano avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di assistente alla poltrona ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell’ASO negli ultimi dieci anni antecedenti l'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali requisiti, come precisato al comma 2 dell’art. 11 del DPCM, devono essere documentati mediante l’esibizione, congiunta o alternativa, della seguente documentazione:

  1. contratto di lavoro individuale registrato;
  2. percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l’impiego del Comune di residenza dell’utente;
  3. estratto conto contributivo INPS;
  4. buste paga/cedolini;
  5. posizione assicurativa INAIL;
  6. modello UNILAV.

Laddove da tale documentazione, tuttavia, non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell’ASO, è necessario presentare anche l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimento obblighi D.lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro presso il quale il lavoratore presta servizio, pertanto, sarà tenuto ad acquisire dal lavoratore la predetta documentazione comprovante il possesso dei requisiti, che non dovrà essere trasmessa ad alcun ente pubblico.

È stata prevista, inoltre, introducendo il nuovo art. 12, l’esenzione parziale dal conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione per coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all'assistente di studio odontoiatrico, all'interno degli studi odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore del DPCM 9 febbraio 2018, che non siano comprovabili dalla predetta documentazione. Tali soggetti, infatti, accedono ad un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche al termine del quale viene sostenuto l'esame finale per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione, entro e non oltre il 21 aprile 2023.

È stato, infine, previsto in via generale che la formazione possa avvenire anche a distanza (FAD) nella misura massima del 30% delle lezioni frontali, salvo situazioni emergenziali sanitarie che possono richiedere una maggiore percentuale, conformemente a quanto stabilito nelle «Linee guida per l'utilizzo della modalità Fad/elearning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in  capo alle regioni e province autonome», approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 25 luglio 2019; e che l’obbligo di aggiornamento annuale, per coloro che conseguono l’attestato di qualificazione ai sensi degli artt. 10 e 12, decorre dall'anno successivo a quello della data di acquisizione della qualifica/certificazione e deve essere concluso entro l'anno medesimo, e nei casi di esenzione di cui all'art. 11, per prima annualità deve concludersi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del nuovo Accordo.

Rimandiamo quanti fossero interessati ai dettagli alla lettura del DPCM raggiungibile al link indicato in premessa, demandando, inoltre, alla normativa regionale per conoscere i dettagli dei programmi formativi.

 

 

 

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