Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
RSS
First2021222325272829Last

Notizie Aiop Nazionale

Il licenziamento per giusta causa e la rilevanza della “recidiva reiterata” e della “particolare gravità” dei fatti
3327

Il licenziamento per giusta causa e la rilevanza della “recidiva reiterata” e della “particolare gravità” dei fatti

Corte di Cassazione, Sentenza n. 14888 13 luglio 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Sentenza in commento prende le mosse dal ricorso di un lavoratore che instava per l’annullamento del licenziamento per giusta causa intimatogli per aver effettuato - in qualità di portalettere con uso di autovettura aziendale e in diversi giorni - ampi ritardi nel rientro in ufficio dopo la consegna della posta dovuti a soste presso luoghi non attinenti al servizio (casa, circolo ricreativo, macelleria, bardi sua proprietà), nonché percorrenze chilometriche ben superiori all’itinerario previsto.
La Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia, aveva respinto la domanda dell’ex dipendente, ritenendo che i fatti contestati, pacificamente sussistenti, rientrassero nelle ipotesi sanzionate con provvedimento espulsivo dal CCNL applicato, alla luce della irrimediabile lesione del rapporto fiduciario.
In particolare, la Corte territoriale escludeva la possibilità di ricondurre il contegno del lavoratore alle sanzioni conservative, in quanto le condotte ivi descritte risultavano del tutto “sottodimensionate” rispetto alla fattispecie concreta, anche in considerazione delle specifiche disposizioni contrattuali, relative a fatti di “particolare gravità altrimenti sanzionabile”, che, appunto permettevano l’applicazione di una sanzione più severa in caso di particolare gravità.
Ricorreva dunque per Cassazione il lavoratore lamentando l’illegittimità del licenziamento e assumendo che le condotte contestate fossero riconducili a sanzioni conservative.
La Cassazione anzitutto ha ribadito come la giusta causa di licenziamento sia una nozione legale e come, pertanto, il Giudice non sia vincolato dalle previsioni del contratto collettivo, salvo che il CCNL abbia espressamente ricondotto un determinato comportamento ad una sanzione conservativa.
Tuttavia, detto principio generale subisce un’eccezione, ove nel CCNL sia presente una scala valoriale volta a gradare l’intensità della sanzione da irrogare al lavoratore in ragione della particolare gravità dei fatti contestati o della recidiva.
In altre parole, a parere della Suprema Corte, ove parte datoriale abbia intimato un licenziamento per una mancanza che il CCNL ricollega ad una sanzione conservativa, il licenziamento è da ritenersi illegittimo, a meno che, dalla lettera contrattuale, non si accerti che le parti abbiano previsto la possibilità di una sanzione espulsiva per i casi di maggiore gravità.
Ed invero, la Suprema Corte, nel caso affrontato, ha ritenuto che dalla lettura del CCNL emergesse che le parti sociali avessero inteso “prevedere una scala valoriale crescente in relazione sia al numero delle infrazioni commesse, sia ai requisiti soggettivi ed oggettivi della condotta, tale da ricollegare alle ipotesi di maggiore gravità la sanzione espulsiva: ciò è reso chiaro dalla previsione, nei vari commi, di sanzioni via via più severe … descrizioni rese esplicite dalla ricorrenza dell’intercalare “atti se non altrimenti sanzionabili in caso di particolare gravità” ovvero “sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità altrimenti sanzionabile” ed ancora la “recidiva plurima” punita con il licenziamento senza preavviso.
Alla luce dei suesposti principi, la Cassazione, nel respingere il ricorso del lavoratore, ha confermato il licenziamento irrogato, ritenendo la fattispecie riconducibile ad “una tipologia di clausole in cui il giudice non è vincolato dalla previsione della sanzione conservativa perché le parti collettive “non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità di una sanzione espulsiva”, dovendosi attribuire prevalenza alla valutazione di gravità di quel peculiare comportamento compiuta dall’autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari”, tenendo in debito conto la recidiva.
Orbene, tale pronuncia risulta di particolare rilevanza per le strutture sanitarie, atteso che anche nel CCNL AIOP le parti hanno inteso, nella graduazione delle mancanze disciplinari, dare esplicita valenza alla gravità del fatto (lett. A) che prevede il licenziamento e alla condotta recidivante (due sospensioni nell’anno di cui alla lett. C).
Previous Article Le novità sul lavoro
Next Article Credito d'imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2025 by Aconet srl
Back To Top