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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

È possibile irrogare un secondo licenziamento se non vi è ancora sentenza definitiva sul primo
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È possibile irrogare un secondo licenziamento se non vi è ancora sentenza definitiva sul primo

Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 2274 del 23 gennaio 2024.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La recentissima sentenza in commento affronta il caso di un dipendente il quale, in pendenza di un giudizio inerente ad un primo licenziamento, impugnava giudizialmente il secondo licenziamento disciplinare irrogatogli dal datore di lavoro. Il primo grado di giudizio si concludeva con pronuncia dichiarativa dell’inefficacia sopravvenuta del secondo licenziamento: ciò in quanto, nelle more di tale giudizio, vi era stato, in primo grado, l’accertamento giudiziale della legittimità del primo licenziamento. La Corte d’Appello – a seguito dell’intricata vicenda processuale meglio specificata nella pronuncia che ci occupa – confermava l’inefficacia del secondo licenziamento e ciò a fronte di una sentenza, seppur non definitiva, che aveva affermato la legittimità del primo.

Avverso tale provvedimento giudiziale ricorreva in cassazione il datore di lavoro.

Orbene, la Suprema Corte, con una articolata pronuncia, perviene alla conclusione che il datore di lavoro, qualora abbia già intimato a un dipendente il licenziamento, può legittimamente intimargli un secondo e successivo licenziamento fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Per gli Ermellini, infatti, entrambi i licenziamenti sono in sé astrattamente idonei a risolvere il rapporto di lavoro, dovendosi ritenere il secondo produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.

Specifica a tal proposito la Cassazione che “è legittima la intimazione di un secondo licenziamento, per quanto esso nasca come destinato a non avere effetti, se il primo licenziamento non sia caducato.  Il nesso di diritto sostanziale tra i due licenziamenti cessa allorquando vi sia pronuncia definitiva sul primo licenziamento che, se sia di annullamento, consentirà al secondo licenziamento di produrre i propri effetti e, se sia di rigetto dell'impugnativa, renderà il secondo recesso definitivamente inefficace. Tuttavia, al di là di effetti provvisori dati dal risultare in ipotesi il primo licenziamento annullato con sentenza ancora soggetta a impugnazione, con la conseguenza di assicurare di fatto provvisoria efficacia al secondo licenziamento, è evidente che la definizione stabile dell'assetto sostanziale non può che dipendere dal formarsi del giudicato sull'assetto del primo licenziamento. Ne deriva un tratto di autonomia tra i due licenziamenti, tale per cui l'inefficacia del secondo non può essere giudizialmente dichiarata sulla base di un dato provvisorio, quale derivante dalla pronuncia ancora impugnabile resa sul primo licenziamento. In tale frangente, il giudice del secondo licenziamento, se il giudizio sul primo licenziamento non sia ancora giunto a pronuncia con sentenza passata in giudicato, deve pronunciare sulla legittimità o meno di esso e non sul nesso tra lo stesso ed il primo, proprio perché quel nesso si definisce solo al momento finale del giudicato formatosi sul primo licenziamento”.

Pertanto, ove il datore intenda promuovere una nuova contestazione nonostante l’intervenuta cessazione del rapporto, ancora sub judice, dovrebbe avere cura di precisare nella lettera che l’azione viene cautelativamente avviata in virtù dell’impugnativa del primo licenziamento e solo per l’ipotesi in cui esso sia dichiarato invalido o inefficace.

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