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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Le direttive di carattere generale non determinano la subordinazione del medico
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Le direttive di carattere generale non determinano la subordinazione del medico

Tribunale di Roma Sez. Lavoro sentenza n. 4593 del 18 maggio 2022

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale  

 

L’interessante pronuncia in commento affronta il caso di un medico geriatra, che ricorreva nei confronti di una struttura sanitaria romana, con la quale aveva instaurato un rapporto di lavoro autonomo, affinché venisse accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto, con consequenziale reintegrazione nel posto di lavoro con mansioni di responsabile medico di reparto e, in subordine, con condanna della società convenuta al pagamento di differenze retributive oltre al risarcimento del danno per l’asserita illegittima estromissione dal rapporto di lavoro subordinato sino alla effettiva reintegrazione.

Si costituiva in giudizio la Casa di Cura contestando l’avversa pretesa e deducendo che la lavoratrice aveva sempre lavorato in regime libero-professionale, fornendo le proprie disponibilità alla copertura di uno più turni, essendo libera di allontanarsi dalla Casa di Cura in qualunque momento, senza bisogno di autorizzazione, non dovendo giustificare la propria assenza. Precisava altresì la convenuta società che la professionista non era sottoposta a ordini o disposizioni, dovendo soltanto rapportarsi con il direttore sanitario per questioni mediche.

Il Tribunale di Roma, espletata adeguata istruttoria, riteneva di rigettare il ricorso. Motivava la propria decisione, evidenziando innanzitutto che “la Suprema Corte ha costantemente individuato l’elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad altre forme di collaborazione, nella subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro da intendersi quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta sui diversi piani della eterodirezione, del controllo e della potestà disciplinare e che si sostanzia in una vera e propria limitazione della libertà del lavoratore laddove ad ulteriori elementi quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione può essere attribuito carattere meramente indiziario ma non certo determinante (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858)”, aderendo dunque all’orientamento giurisprudenziale meno restrittivo.

Entrando poi nell’ambito sanitario, il Giudicante specificava che “la giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha osservato, proprio con riferimento ad analoga fattispecie di collaborazione professionale avente ad oggetto lo svolgimento di attività di fisioterapista che “anche in tale rapporto sussistono poteri di eteroconformazione e di controllo ed obblighi di diligenza e di osservanza delle istruzioni nell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto” precisando, altresì, “che il potere gerarchico e direttivo non può, tuttavia, esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr. [..] Cass.sent.n.29646\2018”.

Essendo dunque emerso dalla prova espletata che “i medici in autonomia fornivano alla direzione sanitaria il “planning” con cui veniva decisa la copertura della guardia medica H24... in caso di assenza la ricorrente doveva avvisare il direttore sanitario su come intendeva coprire il turno e provvedeva ella a chiamare il sostituito“ (teste …) e, ancora “i medici si organizzavano tra di loro ...mi risulta che in caso di assenza i medici si accordavano tra di loro” (….)..“in caso di assenza la ricorrente non era tenuta a giustificare ma si avvisava semplicemente...preciso che eravamo liberissimi di entrare ed uscire dalla struttura previo avviso e non dovevamo chiedere il relativo permesso...io potevo prendere le ferie quando volevo...che io ricordi la ricorrente non è mai stata sottoposta a procedimento disciplinare”, esaminata la documentazione prodotta dalla struttura, il Tribunale rigettava il ricorso proposto dalla lavoratrice, confermando la piena autonomia nello svolgimento dell’attività professionale espletata dal medico in favore della resistente.

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