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Notizie dalla Liguria

L'eco sulla stampa dell'appello Aiop rivolto a Matteo Renzi e a Beatrice Lorenzin

A seguito dell'invio del comunicato stampa che riportava la posizione espressa dal Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, in merito alla proposta avanzata dalle Regioni che conterrebbe un taglio di 350 milioni di euro all'ospedalità privata accreditata, vi riportiamo di seguito la raccolta di tutti gli articoli usciti sino ad oggi sulle principali testate nazionali e regionali e suoi principali siti online.

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

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Notizie Aiop Nazionale

Le direttive di carattere generale non determinano la subordinazione del medico
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Le direttive di carattere generale non determinano la subordinazione del medico

Tribunale di Roma Sez. Lavoro sentenza n. 4593 del 18 maggio 2022

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale  

 

L’interessante pronuncia in commento affronta il caso di un medico geriatra, che ricorreva nei confronti di una struttura sanitaria romana, con la quale aveva instaurato un rapporto di lavoro autonomo, affinché venisse accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto, con consequenziale reintegrazione nel posto di lavoro con mansioni di responsabile medico di reparto e, in subordine, con condanna della società convenuta al pagamento di differenze retributive oltre al risarcimento del danno per l’asserita illegittima estromissione dal rapporto di lavoro subordinato sino alla effettiva reintegrazione.

Si costituiva in giudizio la Casa di Cura contestando l’avversa pretesa e deducendo che la lavoratrice aveva sempre lavorato in regime libero-professionale, fornendo le proprie disponibilità alla copertura di uno più turni, essendo libera di allontanarsi dalla Casa di Cura in qualunque momento, senza bisogno di autorizzazione, non dovendo giustificare la propria assenza. Precisava altresì la convenuta società che la professionista non era sottoposta a ordini o disposizioni, dovendo soltanto rapportarsi con il direttore sanitario per questioni mediche.

Il Tribunale di Roma, espletata adeguata istruttoria, riteneva di rigettare il ricorso. Motivava la propria decisione, evidenziando innanzitutto che “la Suprema Corte ha costantemente individuato l’elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad altre forme di collaborazione, nella subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro da intendersi quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta sui diversi piani della eterodirezione, del controllo e della potestà disciplinare e che si sostanzia in una vera e propria limitazione della libertà del lavoratore laddove ad ulteriori elementi quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione può essere attribuito carattere meramente indiziario ma non certo determinante (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858)”, aderendo dunque all’orientamento giurisprudenziale meno restrittivo.

Entrando poi nell’ambito sanitario, il Giudicante specificava che “la giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha osservato, proprio con riferimento ad analoga fattispecie di collaborazione professionale avente ad oggetto lo svolgimento di attività di fisioterapista che “anche in tale rapporto sussistono poteri di eteroconformazione e di controllo ed obblighi di diligenza e di osservanza delle istruzioni nell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto” precisando, altresì, “che il potere gerarchico e direttivo non può, tuttavia, esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr. [..] Cass.sent.n.29646\2018”.

Essendo dunque emerso dalla prova espletata che “i medici in autonomia fornivano alla direzione sanitaria il “planning” con cui veniva decisa la copertura della guardia medica H24... in caso di assenza la ricorrente doveva avvisare il direttore sanitario su come intendeva coprire il turno e provvedeva ella a chiamare il sostituito“ (teste …) e, ancora “i medici si organizzavano tra di loro ...mi risulta che in caso di assenza i medici si accordavano tra di loro” (….)..“in caso di assenza la ricorrente non era tenuta a giustificare ma si avvisava semplicemente...preciso che eravamo liberissimi di entrare ed uscire dalla struttura previo avviso e non dovevamo chiedere il relativo permesso...io potevo prendere le ferie quando volevo...che io ricordi la ricorrente non è mai stata sottoposta a procedimento disciplinare”, esaminata la documentazione prodotta dalla struttura, il Tribunale rigettava il ricorso proposto dalla lavoratrice, confermando la piena autonomia nello svolgimento dell’attività professionale espletata dal medico in favore della resistente.

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