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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Il deposito dell’avviso di giacenza della raccomandata costituisce presunzione di conoscenza del licenziamento da parte del lavoratore
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Il deposito dell’avviso di giacenza della raccomandata costituisce presunzione di conoscenza del licenziamento da parte del lavoratore

Ordinanza del 15 febbraio 2022 Tribunale di Bologna Sez. Lavoro

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

Nella pronuncia in commento viene affrontato il caso di una lavoratrice licenziata per giustificato motivo oggettivo in piena emergenza pandemica, la quale impugnava il provvedimento sostenendone la nullità, sul rilievo che lo stesso era stato intimato in spregio a quanto previsto dal D.L. 178/2020, che aveva introdotto il c.d. blocco dei licenziamenti per g.m.o., ad eccezione di limitate deroghe, non ricorrenti nella fattispecie.

Si costituiva in giudizio la società, la quale eccepiva preliminarmente la decadenza della ricorrente dall’impugnativa del licenziamento, perché lo stesso non era stato impugnato nel termine di 60 giorni previsto dalla L. n. 604/66.

E infatti, dagli atti risultava che la lettera di licenziamento era stata spedita per raccomandata all’indirizzo della lavoratrice il giorno 06.03.2021 e che il postino aveva tentato di consegnarla il giorno 09.03.2021, senza però che la destinataria fosse presente. Di conseguenza, come risultava dalla documentazione fornita da Poste Italiane, quello stesso giorno il postino aveva rilasciato in cassetta l’avviso di deposito della raccomandata presso l’ufficio postale. La lettera veniva quindi riconsegnata all’ufficio postale e la dipendente si recava a ritirarla il giorno 17.03.2021, provvedendo poi ad impugnare il licenziamento tramite comunicazione pec del 13.05.2021. Il datore di lavoro convenuto in giudizio si difendeva sostenendo che l’impugnazione stragiudiziale fosse da considerarsi tardiva, in quanto quale dies a quo per il calcolo del termine decadenziale di sessanta giorni doveva assumersi la data del rilascio dell’avviso di giacenza (09.03.2021) e non quella del ritiro in posta (17.03.2021), con la conseguenza che, quando era pervenuta l’impugnazione, il termine era già scaduto da cinque giorni.

All’uopo, corre precisare che, oramai per unanime giurisprudenza, essendo la lettera di licenziamento un atto unilaterale recettizio, ai sensi dell’art. 1335 c.c. questa si presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza. Di conseguenza, laddove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale (v. Cass. n. 6527 /2003), restando irrilevante il periodo di compimento della giacenza e quello intercorso tra il rilascio dell’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del destinatario (v. Cass. n. 27526/2013 e Cass. 23589/18).

Tuttavia, tornando al caso affrontato in ordinanza, in ragione dell’eccezione mossa dall’ex datore di lavoro, la lavoratrice assumeva in giudizio di essersi ritrovata nell’impossibilità di ricevere la posta presso la propria abitazione in quanto costretta a prestare assistenza alla madre invalida durante il periodo di lockdown trascorso nel contesto di una c.d. “zona rossa”.

Orbene, il Tribunale di Bologna riteneva priva di pregio detta giustificazione, e dunque non idonea a superare la presunzione legale di conoscenza, ciò sul presupposto che nulla impediva alla ricorrente “(che comunque non risultava essersi trasferita, nemmeno temporaneamente, presso il domicilio della madre) di recarsi in posta a ritirare la raccomandata il giorno dopo o comunque nei giorni successivi (come ha poi fatto) e in ogni caso in tempo utile per l’impugnazione del licenziamento”.

Ed infatti, la ricorrente avrebbe dovuto provare l’impossibilità incolpevole (perché dovuta ad evento straordinario ed imprevedibile) di avere notizia dell’atto recettizio, non essendo sufficiente la prova della mancata conoscenza.

Per tali motivi, il Tribunale di Bologna dichiarava l’inammissibilità del ricorso.

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