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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Il dipendente perde il posto di lavoro anche se utilizza solo in parte i permessi 104 per sue esigenze personali
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Il dipendente perde il posto di lavoro anche se utilizza solo in parte i permessi 104 per sue esigenze personali

Cassazione Sez. Lavoro Sentenza n. 6796 del 2 marzo 2022

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

La recentissima pronuncia in oggetto affronta il caso di un dipendente, fruitore dei permessi ex L. 104/92, licenziato per aver tenuto alcuni comportamenti estranei alle esigenze della madre assistita. Nello specifico, questi, per tre ore delle sedici complessive fruite, anziché prestare assistenza alla madre, si era recato dalla cugina veterinaria per le cure del suo cane che era stato male.

Il lavoratore impugnava la indicata risoluzione e la Corte di Appello di Perugia, in riforma alla pronuncia di primo grado, dichiarava risolto il rapporto, condannando la società ad una indennità risarcitoria, ciò sul presupposto che, seppur alcuni dei fatti contestati fosse sussistenti nella loro materialità, non fossero comunque tali da giustificare la misura disciplinare adottata per mancanza di proporzionalità, poiché “la fruizione di tali permessi per finalità diverse rispetto a quelle contemplate dal legislatore è avvenuta ..per un arco di tempo limitato, ossia per il 18,75% del tempo”.

Entrambe le parti si rivolgevano alla Suprema Corte, la società chiedendo la declaratoria di legittimità della risoluzione e il dipendente insistendo per la reintegra nel posto di lavoro.

Gli Ermellini, rigettando sia il ricorso principale che quello incidentale, dichiaravano il rapporto di lavoro definitivamente risolto, confermando la condanna della società a pagare all’ex dipendente un’indennità risarcitoria.

Specificava infatti la Corte che “nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, l”insussistenza del fatto” si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o si realizzi l’ipotesi sei fatti sussistenti ma privi di carattere di illiceità, ferma restando la necessità di operare, in ogni caso, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati, con la conseguenza che, nell’ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa”.

La richiamata pronuncia, seppur riconoscendo al dipendente la tutela indennitaria forte, assume un importante rilievo poiché ha comunque stabilito la risoluzione del rapporto, a fronte di un utilizzo seppur minimo (18,75% rispetto al totale delle ore fruite) dei permessi per usi diversi da quelli di assistenza al paziente, ciò a conferma dell’indirizzo giurisprudenziale che i richiamati permessi non hanno una funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l'assistenza prestata al familiare, dovendo tale fruizione porsi obbligatoriamente in nesso causale diretto con lo svolgimento di un'attività identificabile come prestazione di assistenza in favore del disabile per il quale il beneficio è riconosciuto.

 

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