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Notizie dalla Liguria

L'eco sulla stampa dell'appello Aiop rivolto a Matteo Renzi e a Beatrice Lorenzin

A seguito dell'invio del comunicato stampa che riportava la posizione espressa dal Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, in merito alla proposta avanzata dalle Regioni che conterrebbe un taglio di 350 milioni di euro all'ospedalità privata accreditata, vi riportiamo di seguito la raccolta di tutti gli articoli usciti sino ad oggi sulle principali testate nazionali e regionali e suoi principali siti online.

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

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Notizie Aiop Nazionale

Il dipendente perde il posto di lavoro anche se utilizza solo in parte i permessi 104 per sue esigenze personali
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Il dipendente perde il posto di lavoro anche se utilizza solo in parte i permessi 104 per sue esigenze personali

Cassazione Sez. Lavoro Sentenza n. 6796 del 2 marzo 2022

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

La recentissima pronuncia in oggetto affronta il caso di un dipendente, fruitore dei permessi ex L. 104/92, licenziato per aver tenuto alcuni comportamenti estranei alle esigenze della madre assistita. Nello specifico, questi, per tre ore delle sedici complessive fruite, anziché prestare assistenza alla madre, si era recato dalla cugina veterinaria per le cure del suo cane che era stato male.

Il lavoratore impugnava la indicata risoluzione e la Corte di Appello di Perugia, in riforma alla pronuncia di primo grado, dichiarava risolto il rapporto, condannando la società ad una indennità risarcitoria, ciò sul presupposto che, seppur alcuni dei fatti contestati fosse sussistenti nella loro materialità, non fossero comunque tali da giustificare la misura disciplinare adottata per mancanza di proporzionalità, poiché “la fruizione di tali permessi per finalità diverse rispetto a quelle contemplate dal legislatore è avvenuta ..per un arco di tempo limitato, ossia per il 18,75% del tempo”.

Entrambe le parti si rivolgevano alla Suprema Corte, la società chiedendo la declaratoria di legittimità della risoluzione e il dipendente insistendo per la reintegra nel posto di lavoro.

Gli Ermellini, rigettando sia il ricorso principale che quello incidentale, dichiaravano il rapporto di lavoro definitivamente risolto, confermando la condanna della società a pagare all’ex dipendente un’indennità risarcitoria.

Specificava infatti la Corte che “nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, l”insussistenza del fatto” si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o si realizzi l’ipotesi sei fatti sussistenti ma privi di carattere di illiceità, ferma restando la necessità di operare, in ogni caso, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati, con la conseguenza che, nell’ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa”.

La richiamata pronuncia, seppur riconoscendo al dipendente la tutela indennitaria forte, assume un importante rilievo poiché ha comunque stabilito la risoluzione del rapporto, a fronte di un utilizzo seppur minimo (18,75% rispetto al totale delle ore fruite) dei permessi per usi diversi da quelli di assistenza al paziente, ciò a conferma dell’indirizzo giurisprudenziale che i richiamati permessi non hanno una funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l'assistenza prestata al familiare, dovendo tale fruizione porsi obbligatoriamente in nesso causale diretto con lo svolgimento di un'attività identificabile come prestazione di assistenza in favore del disabile per il quale il beneficio è riconosciuto.

 

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