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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

Gli Ispettori del Lavoro non possono imporre l’applicabilità di un diverso CCNL
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Gli Ispettori del Lavoro non possono imporre l’applicabilità di un diverso CCNL

TAR Lombardia, sentenza n. 2046 del 4 settembre 2023.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

Il Tar Lombardia, con la sentenza in commento, a fronte del ricorso presentato da una società cooperativa, ha annullato il provvedimento di disposizione emanato dal personale ispettivo dell’ITL in quanto il Ccnl da applicare ai propri dipendenti - in assenza di un salario minimo previsto (e imposto) per legge – rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e l’Ispettorato del Lavoro non può, pertanto, imporre un altro contratto collettivo migliorativo sotto il profilo retributivo.

La sentenza de qua trae origine dal verbale di disposizione che una Cooperativa aveva ricevuto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco, con cui era stata disposta la corresponsione ai soci lavoratori dipendenti della suddetta società, delle differenze retributive rideterminate secondo le tabelle retributive previste dal diverso C.C.N.L. Multiservizi, rispetto a quello applicato (C.C.N.L. per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari).

La Cooperativa impugnava tale provvedimento davanti al giudice amministrativo.

Il TAR, nell’accogliere il proposto ricorso, rilevava innanzitutto come la società ricorrente svolgesse abitualmente attività relative a servizi di “guardia non armata, portierato, custodia, reception, revisione e manutenzione delle relative attrezzature” e coerentemente applicasse il CCNL per i dipendenti da Istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari sottoscritto dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative anche dei lavoratori, accordo per di più adottato dalla generalità delle imprese del settore dei servizi fiduciari, sia per regolare i rapporti di lavoro col proprio personale, sia per strutturare le rispettive offerte in sede di gara per l’acquisizione in appalto dei servizi stessi.

Nel merito, il TAR meneghino, facendo esplicito riferimento all’art. 7, co. 4 del D.L. 248/2007 (conv. in Legge n. 31/2008), affermava dunque che il trattamento complessivo minimo da garantire al dipendente fosse quello previsto dal CCNL comparativamente più rappresentativo del settore, che funge da parametro esterno di commisurazione della proporzionalità e della sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio-lavoratore ai sensi dell’art. 36 Cost. (cfr. Corte Cost., Sent. n. 51/2015), statuendo che, in relazione all’attività svolta, risultasse legittima la scelta della ricorrente di applicare il contratto collettivo “vigilanza e servizi fiduciari” ai propri soci-lavoratori e che dunque il CCNL prescelto fosse appropriato e idoneo a garantire il trattamento economico proporzionato e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost..

Il TAR meneghino annullava dunque il provvedimento di disposizione dell’ITL, affermando che quest’ultimo non può imporre al datore di lavoro di applicare, al posto del CCNL dallo stesso prescelto, un altro contratto collettivo migliorativo sotto il profilo retributivo. Difatti, in assenza di un salario minimo previsto (e imposto) per legge, il CCNL da applicare ai propri dipendenti rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e, salvo il caso di contratti collettivi contenenti previsioni contrarie alla legge oppure riferibili a categorie del tutto disomogenee con quelle in cui opera l’impresa, tale determinazione non è sindacabile nel merito in sede amministrativa o giurisdizionale.

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