Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
RSS
First2223242526272830

Notizie Aiop Nazionale

Gli Ispettori del Lavoro non possono imporre l’applicabilità di un diverso CCNL
2303

Gli Ispettori del Lavoro non possono imporre l’applicabilità di un diverso CCNL

TAR Lombardia, sentenza n. 2046 del 4 settembre 2023.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

Il Tar Lombardia, con la sentenza in commento, a fronte del ricorso presentato da una società cooperativa, ha annullato il provvedimento di disposizione emanato dal personale ispettivo dell’ITL in quanto il Ccnl da applicare ai propri dipendenti - in assenza di un salario minimo previsto (e imposto) per legge – rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e l’Ispettorato del Lavoro non può, pertanto, imporre un altro contratto collettivo migliorativo sotto il profilo retributivo.

La sentenza de qua trae origine dal verbale di disposizione che una Cooperativa aveva ricevuto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco, con cui era stata disposta la corresponsione ai soci lavoratori dipendenti della suddetta società, delle differenze retributive rideterminate secondo le tabelle retributive previste dal diverso C.C.N.L. Multiservizi, rispetto a quello applicato (C.C.N.L. per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari).

La Cooperativa impugnava tale provvedimento davanti al giudice amministrativo.

Il TAR, nell’accogliere il proposto ricorso, rilevava innanzitutto come la società ricorrente svolgesse abitualmente attività relative a servizi di “guardia non armata, portierato, custodia, reception, revisione e manutenzione delle relative attrezzature” e coerentemente applicasse il CCNL per i dipendenti da Istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari sottoscritto dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative anche dei lavoratori, accordo per di più adottato dalla generalità delle imprese del settore dei servizi fiduciari, sia per regolare i rapporti di lavoro col proprio personale, sia per strutturare le rispettive offerte in sede di gara per l’acquisizione in appalto dei servizi stessi.

Nel merito, il TAR meneghino, facendo esplicito riferimento all’art. 7, co. 4 del D.L. 248/2007 (conv. in Legge n. 31/2008), affermava dunque che il trattamento complessivo minimo da garantire al dipendente fosse quello previsto dal CCNL comparativamente più rappresentativo del settore, che funge da parametro esterno di commisurazione della proporzionalità e della sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio-lavoratore ai sensi dell’art. 36 Cost. (cfr. Corte Cost., Sent. n. 51/2015), statuendo che, in relazione all’attività svolta, risultasse legittima la scelta della ricorrente di applicare il contratto collettivo “vigilanza e servizi fiduciari” ai propri soci-lavoratori e che dunque il CCNL prescelto fosse appropriato e idoneo a garantire il trattamento economico proporzionato e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost..

Il TAR meneghino annullava dunque il provvedimento di disposizione dell’ITL, affermando che quest’ultimo non può imporre al datore di lavoro di applicare, al posto del CCNL dallo stesso prescelto, un altro contratto collettivo migliorativo sotto il profilo retributivo. Difatti, in assenza di un salario minimo previsto (e imposto) per legge, il CCNL da applicare ai propri dipendenti rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e, salvo il caso di contratti collettivi contenenti previsioni contrarie alla legge oppure riferibili a categorie del tutto disomogenee con quelle in cui opera l’impresa, tale determinazione non è sindacabile nel merito in sede amministrativa o giurisdizionale.

Previous Article Novità per il servizio Omnia IS dell’INPS, il trattamento fiscale per i lavoratori distaccati all’estero e la nuova guida del Ministero sulle agevolazioni per le assunzioni
Next Article Riconoscimento Vocale: vantaggi economici e benefici sulla efficienza aziendale
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top