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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

Il calcolo del premio incentivazione e le assenze legate al Covid-19
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Il calcolo del premio incentivazione e le assenze legate al Covid-19

Art. 65 CCNL Aiop

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’art. 65 del CCNL Aiop per il personale non medico AIOP ARIS dispone che a tutto il personale compete un premio di incentivazione pari ad € 450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno, al raggiungimento di almeno 258 giorni di presenza nel periodo 1° luglio - 30 giugno.

Il cennato articolo elenca tassativamente le assenze che non incidono sulla decurtazione del premio ed ossia: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L.104/92, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall’INAIL.

Essendo dunque stati convenzionalmente stabiliti e individuati gli istituti che, nel calcolo del premio, non debbono essere considerati quali giorni di assenza, e trovandoci, allo stato, innanzi ad istituti “non catalogatiriconducibili all’infezione da Sars-CoV-2, quali la malattia COVID-19, l’infortunio sul lavoro per contrazione del virus, la quarantena fiduciaria e le assenze dei lavoratori dichiarati fragili, occorre comprendere se essi siano riconducibili in via analogica alle assenze che non decurtano il cennato premio di incentivazione, avendo riguardo della disciplina transitoria attualmente in vigore.

Orbene, per quanto concerne la malattia COVID-19, essa è normata dall’art. 26 co. 6 del DL n. 18/20, conv. in L. n. 27/20, il quale prevede che “qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche”.  Pertanto, ai fini del premio di incentivazione, la malattia da COVID-19 sarà da considerare come “ordinaria” e quindi quale assenza idonea a ridurre il premio.

Tuttavia, in argomento, corre evidenziare, che l’INAIL, con la circolare n. 13/2020, ha previsto una presunzione di contrazione del COVID-19 sul luogo di lavoro per tutti i lavoratori impegnati nel comparto sanità, a prescindere dalla qualifica rivestita in azienda, di tal che, come da ultimo ricordato nell’Informaiop n. 383, all’esito della comunicazione di positività da parte del lavoratore, le aziende sanitarie devono trattare l’assenza come infortunio sul lavoro ed effettuare tutti gli adempimenti del caso, ivi compresa la denuncia all’INAIL.

In tal caso, dunque, il relativo periodo non incide sulla decurtazione del premio, così come espressamente previsto dal co. 3 dell’art. 65 CCNL.

Né possono decurtare il premio le giornate di malattia dei lavoratori dichiarati fragili, essendo le stesse, ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell’art. 26 del DL n. 18/20, equiparate al ricovero ospedaliero, anch’esso espressamente escluso dal computo nel citato co. 3.

Quanto infine al periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai sensi dell’art. 26 co. 1 del DL n. 18/20, questo “è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento”. Pertanto, le giornate in cui il dipendente risulta in quarantena saranno idonee a ridurre il premio di incentivazione, fatta salva l’ipotesi in cui questi abbia svolto attività lavorativa in altra forma (es. smart working).

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