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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

Convertito in Legge il D.L. Sostegni
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Convertito in Legge il D.L. Sostegni

Misure in materia di salute

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

Il 21 maggio 2021 è stata pubblicata nella G.U. (n. 120 - S.O. n. 21) la legge 21 maggio 2021, n. 69, entrata in vigore lo scorso 22 maggio, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), recante «misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19».

Il titolo III del D.L., come ampiamente illustrato nel numero di Informaiop n. 393, contiene misure in materia di salute e sicurezza rispetto alle quali la legge 69/2021 è intervenuta a modificare e integrare, in particolare, le norme finalizzate a rafforzare il piano strategico vaccinale nei termini che seguono. 

  • È stato introdotta la possibilità per l’INAIL, al fine di contribuire all’accelerazione della campagna vaccinale, di avvalersi di 20 medici specialisti e di 30 infermieri, rivenienti dal contingente ad essa destinato dall’art. 10 del D.L. 18/2020, da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro, oltre alle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente per le quali è confermata la disciplina già adottata in materia di attività libero professionale nelle more della definizione della stessa nella contrattazione collettiva nazionale [art. 19-bis].  
  • È stato previsto il coinvolgimento nella somministrazione dei vaccini, da parte delle Regioni e delle Province autonome, anche dei biologi, degli infermieri pediatrici, degli esercenti la professione sanitaria ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia medica, nonché degli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati (integrazione del comma 463-bis della legge di bilancio 2021) [art. 20], prevedendo, altresì, che le infermiere volontarie dalla Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, all’esecuzione e al controllo della terapia enterale, parentale e topica che svolgono in presenza del medico, possano somministrare il vaccino [art. 20-ter].
  • È stata estesa al personale del SSN appartenente alla professione sanitaria ostetrica e alle professioni sanitarie riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all’attività di somministrazione dei vaccini contro il SRAS-CoV-2 al di fuori dell’orario di servizio, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività vaccinale, la clausola di incompatibilità con altri rapporti di lavoro ed il divieto di cumulo di impieghi e incarichi, originariamente prevista solo per il personale infermieristico (integrazione comma 464-bis della legge di bilancio 2021) [art. 20].
  • Sono stati fatti rientrare nella categoria prioritaria delle persone da vaccinare i malati oncologici nella fase dei controlli programmati c.d. «di follow up» [art. 20-ter].

È stata differita, altresì, la decorrenza della disciplina introdotta dal comma 492 della legge di bilancio 2021 in tema di mobilità sanitaria interregionale, pertanto, a decorrere dal 2022, e non più dal 2021, la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra regioni costituiranno adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del SSN [art. 20-bis].

La legge di conversione, inoltre, ha riconosciuto all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, attesi i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell’emergenza da COVID-19 nonché quelli derivanti dall’incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell’anno 2020, un contributo pari a 5 milioni di euro [art. 21-bis].

Sono state introdotte, infine, disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico di liberi professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19.

Nei rapporti tra professionista abilitato e pubblica amministrazione, in altre parole, è stato previsto che, a decorrere dal 22 maggio u.s., la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché il mancato pagamento di somme entro i termini, laddove riconducibili a impedimento connesso a Covid-19, non comportano decadenza dalle facoltà, non costituiscono inadempimento e non producono effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

La norma, a tale proposito, precisa che l’impossibilità di provvedere ai suddetti adempimenti comporta la sospensione dei termini dall’inizio dell’impedimento - che consiste nel ricovero in ospedale, nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e nella quarantena con sorveglianza attiva - fino ai 30 giorni successi alla relativa cessazione individuata, dalla stessa norma, nella dimissione dalla struttura sanitaria e nella conclusione della permanenza domiciliare o della quarantena, benché il professionista abbia alla scadenza del periodo di sospensione ulteriori 7 giorni per procedere agli adempimenti.

L’applicazione della predetta sospensione per gli adempimenti a carico del cliente delegati al libero professionista è, tuttavia, subordina all’esistenza di un mandato professionale, avente data antecedente all’impedimento [art. 22-bis].

Rimandiamo alla lettura del testo del Decreto coordinato con la legge di conversione a quanti fossero interessati ad approfondire le misure sopra illustrate nei tratti fondamentali che, tuttavia, vanno lette in combinato disposto con quanto già illustratovi in merito al Decreto Legge.

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