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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento economico. Obbligatoria la reintegra se il fatto è manifestamente insussistente
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Licenziamento economico. Obbligatoria la reintegra se il fatto è manifestamente insussistente

Comunicato della Corte Costituzionale

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Corte costituzionale, riunita nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021, è stata chiamata ad esaminare la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Ravenna con riferimento all’art.18 dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato dalla legge Fornero (n. 92 del 2012), laddove prevede la facoltà del giudice, in caso di insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di optare se disporre la reintegra del lavoratore o la sola indennità risarcitoria.

Si deve premettere che l’art. 18 della Legge 300 del 1970, prevedeva, nella sua formulazione originaria, un unico regime sanzionatorio a tutela del lavoratore illegittimamente licenziato da un’azienda che occupasse più di 15 dipendenti: la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, commisurato ai mesi intercorsi dal licenziamento alla reintegra, con un importo minimo comunque dovuto di 5 mensilità.

Nel 2012 tale disposto normativo è stato novellato introducendo un sistema di tutela maggiormente articolato, che prevede il precedente regime sanzionatorio della reintegra solo nelle ipotesi di violazione di seguito indicate: motivo discriminatorio; licenziamento orale; licenziamento nullo per violazione di norme imperative; difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore. 

Diversamente, la medesima novella, ha previsto che, nel caso di un licenziamento per motivo oggettivo si dimostri l’insussistenza del fatto posto alla base della motivazione, il Giudice non è vincolato alla reintegra, ma può disporre in via alternativa la corresponsione di un’indennità risarcitoria.

Detta disparità di trattamento tra le due ipotesi di licenziamento è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale da parte del Tribunale di Ravenna, in quanto ritenuta contrastante con gli articoli 3, 24, 41 e 111 della Costituzione e quindi con i diritti ivi sanciti di uguaglianza, alla difesa, di libertà di iniziativa economica, e a un giusto processo, nella parte in cui prevede, per l’appunto, la discrezionalità del Giudice nella scelta tra la tutela reintegratoria e quella esclusivamente risarcitoria.

In particolare, il giudice di Ravenna ha ritenuto che, in caso di accertata illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto, vi sia una discrepanza tra il regime di tutela offerta dall’ordinamento in caso di licenziamento per giusta causa, cui si applica necessariamente la tutela reale attenuata, ovvero la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno nel massimo di 12 mensilità, e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo che, come detto, incontra la discrezionalità del giudicante.

Tale difformità, a parere del Giudice di Ravenna, comporterebbe un trattamento irragionevolmente discriminatorio e ingiustificatamente differenziato (a livello di tutele) di situazioni identiche con conseguente violazione del co.1 dell’art. 3 Cost. che impone, al contrario, la parità di trattamento di situazioni eguali.
La Consulta, investita della questione, ha ritenuto fondata la questione di costituzionalità, sancendo dunque l’obbligatorietà della tutela reintegratoria in tutti i casi in cui venga accertata l’insussistenza del fatto oggettivo, eliminando la facoltà di decisione del Giudice sulla sanzione conseguente al licenziamento economico illegittimo.
Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane e verranno trasmesse non appena ne avremo disponibilità.

Per approfondire il Comunicato dalla Corte Costituzionale clicca qui.

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