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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

Le novità sul lavoro
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Le novità sul lavoro

Emergenza epidemiologica, licenziamento e contrattazione collettiva

David Trotti, Consulente della Sede nazionale

SERVIZIO ONLINE DI INOLTRO DELLE DOMANDE DI CONGEDO STRAORDINARIO PER SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: IL MESSAGGIO INPS
Il messaggio n.515/2021 dell’INPS dà piena operatività al servizio online per l’invio delle domande di congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali. Si ricorda che la domanda potrà comprendere anche periodi antecedenti alla data di presentazione, ma non anteriori al 9 novembre 2020.

REVOCA DEL LICENZIAMENTO ED ASPETTI CONTRIBUTIVI: LE INDICAZIONI INPS
Il messaggio n.528/2021 dell’INPS fornisce alcuni aspetti operativi relativamente agli aspetti contributivi conseguenti l’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo con il datore di lavoro. Nello specifico, l’Istituto chiarisce le modalità di gestione e invio del flusso Uniemens per i casi di interruzioni del rapporto di lavoro intervenute a seguito di risoluzione consensuale ed i casi di licenziamento avvenuti nel 2020 per giustificato motivo oggettivo, per il quale è possibile richiedere il recesso con richiesta contestuale del trattamento di integrazione salariale. In questo ultimo caso, l’INPS specifica che viene meno l’obbligo del datore di lavoro del versamento del c.d. Ticket di licenziamento, per cui sarà possibile richiedere il recupero tramite regolarizzazioni Uniemens, mentre resta l’obbligo di versamento delle somme maturate di TFR al fondo di Tesoreria dalla data di licenziamento revocato e per il periodo di integrazione salariale.

IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: IL CASO DEL LAVORO INTERMITTENTE
Con la circolare n.1/20201 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si pronuncia sulla disciplina del lavoro intermittente in relazione al ruolo della contrattazione collettiva. Nello specifico, viene chiarito che la contrattazione collettiva può definire le esigenze che giustifichino il ricorso a tale tipologia contrattuale, ma non può essere riconosciuta alle parti sociali la possibilità di interdizione all’utilizzo di tale tipologia. L’attività di vigilanza, quindi, non terrà conto di eventuali clausole sociali che si limitino a vietare il ricorso al lavoro intermittente, ma unicamente a valutarne l’ammissibilità nel rispetto delle ipotesi soggettive ed oggettive (con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni).
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