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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

La sicurezza sul lavoro e gli obblighi dei dipendenti
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La sicurezza sul lavoro e gli obblighi dei dipendenti

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: Ordinanza 138 del 07.01.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Cassazione, con la pronuncia in commento, ritorna sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro e i vari adempimenti posti a carico delle aziende e dei dipendenti.
La normativa di riferimento in materia è dettata dal “Testo Unico della sicurezza sul lavoro” (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come modificato dal Decreto Legislativo n.151/2015). Tale complesso normativo è stato elaborato recependo le direttive comunitarie incardinate al principio della programmazione e della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute sul luogo di lavoro.
Secondo il Legislatore, tali principi vanno perseguiti tramite la creazione di una cultura della prevenzione attraverso la formazione e l'informazione dei dipendenti. Invero, i lavoratori non sono solamente i soggetti tutelati, ma anche attori attivi e, come tali, devono essere consapevoli delle condizioni del proprio ambiente di lavoro, dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza e partecipanti alla valutazione dei rischi e nella prevenzione.
Proprio su tale principio di cooperazione tra Azienda e dipendenti verte la pronuncia della Cassazione. Invero, il procedimento prende le mosse dal ricorso presentato presso il Tribunale di Vasto da un lavoratore, che instava per l’invalidità del licenziamento comminatogli a causa della recidiva assenza alla formazione obbligatoria sull'accordo Stato-Regioni e, dunque, per la reintegra sul posto di lavoro.
Il Tribunale e la Corte d’Appello dell’Aquila rigettavano la domanda del lavoratore, il quale, al fine di veder riformata la Sentenza della Corte territoriale, ricorreva per Cassazione per non aver, a detta del lavoratore, la Corte di merito ritenuto il modus operandi dell’azienda in contrasto con il disposto di cui all’art. 1375 c.c. che impone la buona fede nell’esecuzione del contratto.
Contrariamente alle determinazioni del ricorrente, la Suprema Corte ha ritenuto che fosse la condotta del lavoratore a non essere incardinata al canone di cui all’art. 1375 c.c.. In particolare, con la presente ordinanza, la Corte ha sancito che la mancata partecipazione al corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro rappresenta “una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero delle regole di correttezza e di buona fede, di cui agli artt.1175 e 1375 c.c., tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione irrogata”.
In altre parole, la Cassazione, nel confermare il licenziamento intimato, ha ribadito come il sistema della Sicurezza sul Lavoro, visto nel suo complesso, coinvolga anche i lavoratori, i quali, in quanto destinatari di specifiche tutele in materia formativa, hanno l’obbligo di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” anche partecipando “ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” (art.20 c. 2 lett.a) e h) D.Lgs.81/08).
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