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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento disciplinare e recidiva
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Licenziamento disciplinare e recidiva

Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 1909 del 25 gennaio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia oggi esaminata affronta il caso di una dipendente di una cooperativa licenziata per giusta causa sulla base di una contestazione disciplinare con la quale le veniva addebitata l’assenza ingiustificata per un giorno. Nel mese precedente, la stessa lavoratrice aveva ricevuto un’altra contestazione disciplinare per essersi assentata, senza giustificazione, per tredici giorni.
La ex dipendente impugnava il licenziamento innanzi il Tribunale di Milano, che rigettava il ricorso volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte d’Appello confermava tale decisione, ritenendo sussistente la giusta causa di recesso alla luce del generale comportamento della dipendente e, in particolare, delle precedenti assenze ingiustificate.
La lavoratrice ricorreva dunque in Cassazione sostenendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha valutato, ai fini della proporzionalità del licenziamento per giusta causa, precedenti disciplinari non espressamente contestati, né richiamati, nell’ultima contestazione disciplinare.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso proposto dalla lavoratrice sulla base del principio di diritto - costantemente ribadito dai giudici di legittimità - secondo cui "la preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve necessariamente riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva e i precedenti disciplinari che la integrano, solo quando la recidiva medesima rappresenti un elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già mero criterio, quale precedente negativo della condotta, di determinazione della sanzione proporzionata da irrogare per l'infrazione disciplinare commessa”.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha chiarito, anche alla luce delle disposizione del Ccnl applicato, che la recidiva nel caso specifico rappresentasse un elemento costitutivo dell’addebito per il quale era possibile al licenziamento, poiché, diversamente, l’assenza ingiustificata per un solo giorno non sarebbe stata sufficiente per l’irrogazione della sanzione massima, e che, quindi, dovesse essere formalmente contestata alla dipendente, chiarendo che non è invece necessario contestare la recidiva quando viene presa in considerazione solo quale precedente negativo dell’addebito contestato e, quindi, quale mero criterio di determinazione della proporzionalità della sanzione da applicare per il fatto contestato.
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