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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

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La responsabilità dell'infermiere come professionista sanitario

Nuovo orientamento della Cassazione penale. Sentenza n. 5 del 2018

Antonio Irranca

Quando si parla di responsabilità medica siamo soliti pensare alla malpractice riferita al medico.
La sentenza in commento ha ad oggetto un caso che vede il decesso di un paziente la cui colpa è stata imputata alla negligenza degli infermieri in servizio.
La S.C. con la sentenza n. 2031/2017 (allegata), aderendo alla pronuncia della Corte di merito in secondo grado, ha stabilito che l’infermiere non deve essere reputato quale mero “ausiliario del medico” ma un vero e proprio “professionista sanitario”, con tutte le conseguenze che ciò comporta.
La vicenda trae origine dal decesso di un paziente, che affidato alle cure del personale sanitario è morto a seguito di complicanze inerenti le proprie condizioni precarie di salute. A peggiorare il quadro clinico sino al giungere dell’evento morte è stata la negligenza degli infermieri preposti alla vigilanza del paziente nel decorso post-operatorio che tardando nel dare pronta comunicazione al medico di turno hanno determinato la morte del paziente.
Nelle motivazioni della Cassazione si rinviene, dunque, un nesso eziologico tra la morte del paziente e la condotta del personale infermieristico, a cui è garantita “autonoma professionalità […] quale soggetto che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso post-operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico”.
Alla luce di ciò, la posizione del medico rimane estranea e priva di conseguenze sia sul piano civile che penale in quanto egli al momento del controllo di routine non era in grado di prevedere un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente, e quando è intervenuto era ormai troppo tardi.
In un contesto come quello attuale in cui la normativa sulla responsabilità medica è costantemente in piena evoluzione e soggetta a mutamenti repentini, sia normativi che giurisprudenziali, una pronuncia in tal senso apre le porte ad una serie di nuovi scenari. Infatti, secondo una lettura orientata della previgente normativa, delle azioni illecite dell’infermiere rispondeva direttamente la struttura sanitaria in virtù del c.d. contratto di spedalità (con successiva rivendicatio actionis da parte della struttura sullo stesso); con la presente sentenza, invece, l’autonomia riconosciuta all’infermiere fa in modo che egli sia direttamente responsabile al pari del medico.
Nel caso di specie, infatti, l’infermiere viene condannato al ristoro economico a favore degli aventi diritto del de cuius, mentre in sede penale viene dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato.
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