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Notizie dalla Liguria

Io candidata alla presidenza della Regione Siciliana? No grazie, scelgo la sanità

Intervista al Vice Presidente Aiop, Barbara Cittadini

Barbara Cittadini ha deciso di resistere al fascino della politica e ha rifiutato, seppur dicendosi lusingata, la proposta di candidarsi a Presidente della Regione siciliana alla prossima tornata elettorale di novembre. Ha preferito restare al servizio dell’assistenza e delle cure ai siciliani, per dare un contributo concreto al miglioramento del sistema Salute.

Lo stigma contro la sanità privata accreditata: un caso tutto italiano

Da Sanità24, portale de IlSole24ore

In tutta Europa i grandi sistemi di welfare sanitario da decenni hanno sviluppato modelli pluralistici nella produzione ed erogazione delle prestazioni. Anche i più rigidi sistemi di tipo Beveridge utilizzano al proprio interno sempre più frequentemente gestori di attività ambulatoriali e ospedaliere di diritto privato, mentre paesi con sistemi di tipo Bismarck, come Germania e Olanda, hanno scelto da tempo di assicurare ai propri cittadini l' universalità e l' accessibilità delle cure utilizzando esclusivamente assicuratori privati (Olanda) o avviando un imponente piano di privatizzazione della gestione della rete ospedaliera (Germania).

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Notizie Aiop Nazionale

Il demansionamento del lavoratore all’esito di una riorganizzazione aziendale
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Il demansionamento del lavoratore all’esito di una riorganizzazione aziendale

Ordinanza Tribunale di Avellino, Sez. Lavoro 8.6.2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento muove dal ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato da un dipendente, coordinatore infermieristico della “griglia ambulatoriale”, con cui veniva contenuta una struttura sanitaria innanzi al Giudice del Lavoro, al fine di vedere annullato il provvedimento con cui l’azienda, in forza del co. 2 dell’art. 2103 c.c., in ragione di una parziale modifica dell’assetto organizzativo e il conseguente accentramento delle funzioni di coordinamento in capo alla D.I.T.R.A., decideva di assegnare il lavoratore ad altra unità operativa ed adibirlo a mansioni di infermiere con conservazione del trattamento economico, ad esclusione delle indennità connesse alla funzione di coordinamento di cui all’art. 62 del CCNL.

In particolare, il lavoratore intendeva censurare l’esistenza della riorganizzazione aziendale e, in ogni caso, la dequalificazione determinata dall’essere stato adibito a mansioni di infermiere, in asserita violazione dell’art. 15 del CCNL Aiop.

Investito della controversia, il Giudice anzitutto rilevava come fosse pacifico tra le parti che il lavoratore svolgesse mansioni proprie dell’infermiere e dunque riconducibili alla categoria legale di appartenenza del ricorrente, escludendo quindi l’arbitrarietà del demansionamento dello stesso, ciò in virtù sia del co.2 dell’art. 2103 c.c. che, in caso di riorganizzazione aziendale permette tale operazione, sia in forza dell’art. 15 del CCNL Aiop che testualmente dispone: “Il lavoratore deve essere adibito ai compiti ed alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito. I lavoratori, con esclusione di quelli inquadrati nelle qualifiche di cui alla posizione E2, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, possono altresì essere adibiti a compiti o mansioni riconducibili alla stessa categoria legale e contrattuale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, senza riduzione del trattamento stipendiale”.

Quanto alla posizione di coordinamento in precedenza ricoperta, il Tribunale di Avellino confermava la ricostruzione offerta dalla società, la quale rappresentava che, all’esito del trasferimento, aveva soppresso per accentramento la posizione ricoperta dal lavoratore.

In ragione di quanto sopra, il Giudice, rilevando come fosse mutato l’assetto organizzativo aziendale, confermava che l’applicazione che l’assegnazione a mansioni di infermiere era stata effettuata in perfetta ottemperanza a quanto disposto dell’art. 2103 co. 2 c.c., così come modificato dall’art. 3 co. 1 del D.Lgs. 81/2015, il quale prevede espressamente la facoltà dell’azienda di assegnare il lavoratore, la cui posizione sia investita da una modifica degli assetti organizzativi, a mansioni diverse, anche appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, con diritto alla conservazione del livello e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa, tra cui rientra a pieno titolo l’indennità di funzione spettante al coordinatore.

In relazione alla questione trattata nell’ordinanza, giova ribadire che l’art. 15 del CCNL del 08.10.2020 ha richiamato pedissequamente la norma, prevedendo che l’azienda, prima di applicare il provvedimento, dovrà tenere sospesa l’efficacia per sette giorni dalla comunicazione, al fine di consentire al lavoratore di potersi confrontare con il Sindacato per una eventuale sua assistenza.

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