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Notizie dalla Liguria

L'eco sulla stampa dell'appello Aiop rivolto a Matteo Renzi e a Beatrice Lorenzin

A seguito dell'invio del comunicato stampa che riportava la posizione espressa dal Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, in merito alla proposta avanzata dalle Regioni che conterrebbe un taglio di 350 milioni di euro all'ospedalità privata accreditata, vi riportiamo di seguito la raccolta di tutti gli articoli usciti sino ad oggi sulle principali testate nazionali e regionali e suoi principali siti online.

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

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Notizie Aiop Nazionale

La contestazione disciplinare deve essere letta al dipendente
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La contestazione disciplinare deve essere letta al dipendente

Corte di Cassazione: Sentenza n. 7306 del 14.03.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha definito i confini formali che il datore di lavoro è tenuto a rispettare nel consegnare una contestazione a mano sul luogo di lavoro. La vicenda processuale prende le mosse dal ricorso di un lavoratore che instava per l’illegittimità della sanzione irrogatagli all’esito di una contestazione di cui aveva rifiutato la consegna brevi manu sul luogo di lavoro. In particolare, il Lavoratore, nel proporre ricorso innanzi il Tribunale di Milano, riteneva violato il suo diritto di difesa, atteso che non aveva potuto prendere cognizione degli addebiti sollevati, prima dell’irrogazione della sanzione disciplinare. Il Giudice di prime cure, così come la Corte d’Appello di Milano, accoglieva la doglianza del lavoratore, atteso che, da una parte, la busta contenente l’atto, non risultava mai essere stata aperta dal lavoratore e, dall’altra, l’Azienda, evidentemente nella consapevolezza di ciò, aveva comunque inviato anche una raccomandata, ricevuta dal dipendente solo dopo l’applicazione della sanzione disciplinare.
Questa prima decisione veniva annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione. La Corte d’Appello, tuttavia, annullava nuovamente la sanzione disciplinare, sostenendo che non fosse stata fornita prova dell’avvenuta consegna del documento al lavoratore.
Ricorreva ancora per Cassazione parte datoriale sulla base di un granitico orientamento giurisprudenziale, in base al quale “esiste l’obbligo del lavoratore subordinato di ricevere sul posto di lavoro e durante l’orario lavorativo comunicazioni, anche formali, da parte del datore di lavoro o di suoi delegati, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti di detto rapporto, sicché il rifiuto del lavoratore, destinatario di un atto unilaterale recettizio, di riceverlo comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell’art. 1335 c.c., a quello che, in quel momento, era l’indirizzo del destinatario stesso”.
Tuttavia, alla luce della mancata apertura della busta, non poteva essere fornita la prova che fosse ivi contenuta la contestazione, né mediante prova documentale, né, tantomeno, attraverso la prova testimoniale.
Così, la Cassazione, investita nuovamente della questione, con la sentenza 7306 del 14.03.2019 confermava che la mera consegna di una busta chiusa, non accompagnata dal tentativo di darne lettura, non consente al destinatario di accertare qual è l’oggetto della comunicazione e quindi impedisce il perfezionamento della notifica manuale. In particolare la Suprema Corte sanciva che, sebbene il dipendente sia tenuto ad accettare la comunicazione brevi manu, ove questo rifiuti di ricevere l’atto, la consegna non si perfeziona se un delegato dell’azienda non legge (o non tenta di leggere) il contenuto della lettera al destinatario.
In altre parole, la Corte, ha stabilito che sussiste l’incompletezza della comunicazione a mano di un atto (contestazione disciplinare, lettera di licenziamento...) se questa non è accompagnata dal tentativo di lettura del contenuto e, in caso di esito negativo, da un’informativa sommaria al dipendente.
Pertanto, alla luce di tale importante pronuncia occorre prendere atto che, non solo è onere dell’impresa rendere conoscibile la contestazione mediante il tentativo di lettura, ma è bene che questa attività sia espletata alla presenza di due testimoni che sottoscrivano la ricezione da parte del dipendente della relativa nota. Inoltre, in ipotesi di invio di un atto con raccomandata a/r per cui è già stato effettuato il tentativo di consegnato a mano, risulta utile precisare che il cennato tentativo brevi manu non si è concluso per rifiuto illegittimo del dipendente.
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