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Notizie dalla Liguria

Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
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Notizie Aiop Nazionale

La contestazione disciplinare deve essere letta al dipendente
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La contestazione disciplinare deve essere letta al dipendente

Corte di Cassazione: Sentenza n. 7306 del 14.03.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha definito i confini formali che il datore di lavoro è tenuto a rispettare nel consegnare una contestazione a mano sul luogo di lavoro. La vicenda processuale prende le mosse dal ricorso di un lavoratore che instava per l’illegittimità della sanzione irrogatagli all’esito di una contestazione di cui aveva rifiutato la consegna brevi manu sul luogo di lavoro. In particolare, il Lavoratore, nel proporre ricorso innanzi il Tribunale di Milano, riteneva violato il suo diritto di difesa, atteso che non aveva potuto prendere cognizione degli addebiti sollevati, prima dell’irrogazione della sanzione disciplinare. Il Giudice di prime cure, così come la Corte d’Appello di Milano, accoglieva la doglianza del lavoratore, atteso che, da una parte, la busta contenente l’atto, non risultava mai essere stata aperta dal lavoratore e, dall’altra, l’Azienda, evidentemente nella consapevolezza di ciò, aveva comunque inviato anche una raccomandata, ricevuta dal dipendente solo dopo l’applicazione della sanzione disciplinare.
Questa prima decisione veniva annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione. La Corte d’Appello, tuttavia, annullava nuovamente la sanzione disciplinare, sostenendo che non fosse stata fornita prova dell’avvenuta consegna del documento al lavoratore.
Ricorreva ancora per Cassazione parte datoriale sulla base di un granitico orientamento giurisprudenziale, in base al quale “esiste l’obbligo del lavoratore subordinato di ricevere sul posto di lavoro e durante l’orario lavorativo comunicazioni, anche formali, da parte del datore di lavoro o di suoi delegati, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti di detto rapporto, sicché il rifiuto del lavoratore, destinatario di un atto unilaterale recettizio, di riceverlo comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell’art. 1335 c.c., a quello che, in quel momento, era l’indirizzo del destinatario stesso”.
Tuttavia, alla luce della mancata apertura della busta, non poteva essere fornita la prova che fosse ivi contenuta la contestazione, né mediante prova documentale, né, tantomeno, attraverso la prova testimoniale.
Così, la Cassazione, investita nuovamente della questione, con la sentenza 7306 del 14.03.2019 confermava che la mera consegna di una busta chiusa, non accompagnata dal tentativo di darne lettura, non consente al destinatario di accertare qual è l’oggetto della comunicazione e quindi impedisce il perfezionamento della notifica manuale. In particolare la Suprema Corte sanciva che, sebbene il dipendente sia tenuto ad accettare la comunicazione brevi manu, ove questo rifiuti di ricevere l’atto, la consegna non si perfeziona se un delegato dell’azienda non legge (o non tenta di leggere) il contenuto della lettera al destinatario.
In altre parole, la Corte, ha stabilito che sussiste l’incompletezza della comunicazione a mano di un atto (contestazione disciplinare, lettera di licenziamento...) se questa non è accompagnata dal tentativo di lettura del contenuto e, in caso di esito negativo, da un’informativa sommaria al dipendente.
Pertanto, alla luce di tale importante pronuncia occorre prendere atto che, non solo è onere dell’impresa rendere conoscibile la contestazione mediante il tentativo di lettura, ma è bene che questa attività sia espletata alla presenza di due testimoni che sottoscrivano la ricezione da parte del dipendente della relativa nota. Inoltre, in ipotesi di invio di un atto con raccomandata a/r per cui è già stato effettuato il tentativo di consegnato a mano, risulta utile precisare che il cennato tentativo brevi manu non si è concluso per rifiuto illegittimo del dipendente.
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