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Notizie dalla Liguria

L'eco sulla stampa dell'appello Aiop rivolto a Matteo Renzi e a Beatrice Lorenzin

A seguito dell'invio del comunicato stampa che riportava la posizione espressa dal Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, in merito alla proposta avanzata dalle Regioni che conterrebbe un taglio di 350 milioni di euro all'ospedalità privata accreditata, vi riportiamo di seguito la raccolta di tutti gli articoli usciti sino ad oggi sulle principali testate nazionali e regionali e suoi principali siti online.

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

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Notizie Aiop Nazionale

Quali sono le condizioni affinché sia legittima l’attribuzione di mansioni inferiori agli infermieri?
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Quali sono le condizioni affinché sia legittima l’attribuzione di mansioni inferiori agli infermieri?

Cass. Sez. Lav. n. 12139 dell’8 maggio 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La recente pronuncia in commento affronta il caso di alcuni infermieri dipendenti di una ASL risarciti per essere stati adibiti a mansioni inferiori di OSS (trasporto malati, riordino letti, cure igieniche, cambio pannoloni, etc…) in maniera “costante e sistematica” e per “buona parte della giornata lavorativa”.

La Corte di Cassazione, cui ricorreva il datore di lavoro, pur non accogliendo nel caso di specie i motivi di gravame e confermando, conseguentemente, la domanda di accertamento di demansionamento formulata dai suddetti infermieri, ha tuttavia chiarito in maniera dettagliata quali siano le condizioni che debbono sussistere perché l’attribuzione di mansioni inferiori agli infermieri possa ritenersi legittima.

Gli Ermellini sono infatti partiti dall’assunto che “sul piano giuridico, non vi è dubbio che la richiesta agli infermieri di attività proprie degli OSS non sia a priori illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all'utilità della controparte, oltre che di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (Cass. 17 settembre 2020, n. 19419; v. anche l'art. 49 del Codice Deontologico citato dalla ricorrente, secondo cui "l'infermiere, nell'interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera")”.

Indi, si legge in sentenza che “deve trattarsi…. di attività che non esprimano contenuti professionali del tutto estranei rispetto ai compiti propri dell'infermiere” e che “la richiesta di tali prestazioni deve rispondere ad un'esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non dunque a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore pur in presenza di disponibilità del personale della categoria pertinente (ancora Cass. 19419/2020)”.

La Corte ritorna quindi sull’ormai consolidato principio della “non prevalenza” delle mansioni inferiori, da intendersi come marginali o di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto a quelle di effettiva pertinenza, specificando che, quando tale marginalità non ricorra, ed ossia la consistenza dell’attività di livello inferiore sia più ampia, fermo restando che deve comunque esservi prevalenza delle mansioni qualificanti dell’inquadramento (che, cioè, non siano completamente estranee alla professionalità dell’infermiere), quelle inferiori debbono avere carattere meramente occasionale.

La pronuncia, nel caso che ci occupa, ha sì riconosciuto il demansionamento, ma in quanto “pur emergendo in sede testimoniale l'adibizione degli infermieri prevalentemente all'attività loro propria, tuttavia ad essi "negli anni" erano state chieste le prestazioni proprie degli OSS, anche secondo le corrispondenti declaratorie collettive, quali "il trasporto dei malati, il riordino dei letti, il rispondere ai campanelli, la cura delle incombenze igieniche dei pazienti, il cambio dei pannoloni, il portare la padelle ed i pappagalli e indi svuotarli e pulirli" e ciò in via "affatto marginale e sporadica, né di breve periodo, sibbene costante e sistematica, siccome svolta quotidianamente e per buona parte della giornata lavorativa".

 

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