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Notizie dalla Liguria

L'eco sulla stampa dell'appello Aiop rivolto a Matteo Renzi e a Beatrice Lorenzin

A seguito dell'invio del comunicato stampa che riportava la posizione espressa dal Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, in merito alla proposta avanzata dalle Regioni che conterrebbe un taglio di 350 milioni di euro all'ospedalità privata accreditata, vi riportiamo di seguito la raccolta di tutti gli articoli usciti sino ad oggi sulle principali testate nazionali e regionali e suoi principali siti online.

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

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Notizie Aiop Nazionale

È legittimo licenziare un dipendente investigato a sua insaputa?
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È legittimo licenziare un dipendente investigato a sua insaputa?

Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 25287 del 24 agosto 2022

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

Nella recentissima ordinanza in commento è stato trattato il caso di un dipendente bancario, la cui attività era connotata da flessibilità su orario e luogo di svolgimento, al quale era stato contestato di essersi allontanato dalla sede, in orario lavorativo, per compiti estranei al suo profilo professionale. In particolare, erano stati registrati – tramite un’agenzia investigativa – incontri del dipendente non connessi con l’attività lavorativa e in luoghi distanti anche molti chilometri dalla sede.

La peculiarità del caso derivava dalla circostanza che tali risultanze investigative  non pervenivano da un controllo diretto ad accertare le condotte del cennato dipendente, bensì da una indagine afferente l’abuso dei permessi ex L. 104/92 da parte di altra lavoratrice con cui il bancario veniva ripreso più volte.

Questi impugnava il licenziamento, contestandone in particolare la legittimità in merito ai controlli effettuati da parte dell’agenzia investigativa.

I giudici di primo e secondo grado ritenevano legittimi tali controlli e, conseguentemente, il licenziamento.

Avverso la pronuncia della Corte di Appello proponeva ricorso per cassazione l’ex dipendente.

Gli Ermellini, cassando con rinvio la suddetta sentenza, hanno chiaramente delimitato i confini entro cui il datore di lavoro è legittimato ad effettuare controlli “esterni”, ossia non effettuati direttamente da quest’ultimo o dai suoi collaboratori, potendo – viceversa - ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni (quali agenzie investigative), a condizione che il controllo non riguardi, in nessun caso, né l'adempimento né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera.

Per la sentenza, dunque, il controllo esterno deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione. In altri termini, secondo i Giudici di legittimità, le agenzie investigative, per operare lecitamente, non devono sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 dello Statuto dei Lavoratori, direttamente al datore e ai suoi collaboratori.

Ha specificato quindi la Suprema Corte che resta giustificato l’intervento delle agenzie investigative “solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. n. 3590 del 2011; Cass. n. 15867 del 2017). Ai controlli al di fuori dei confini indicati ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, nella formulazione applicabile ratione temporis, vigendo il divieto di controllo occulto sull’attività lavorativa anche nel caso di prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali, ferma restando l’eccezione rappresentata dai casi in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti”, tra cui, a titolo esemplificativo, l’abuso dei permessi ex L. 104/92 o quando il controllo sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti, quali, ad esempio, l’esercizio durante l’orario lavorativo di attività retribuita in favore di terzi (v. Cass. nn. 5269 e 14383 del 2000).

Nel caso di specie dunque la Corte ha ritenuto errata la “sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta operata dalla Corte, poiché l’attività investigativa mediante controllo esterno, ancorché occasionata da analogo, pur legittimo, controllo nei confronti di altro dipendente, esplicandosi nell’orario di lavoro del ricorrente, cioè durante l’espletamento dell’attività lavorativa da parte sua, finisce con l’incidere direttamente e, quindi, al di fuori dei limiti consentiti, su detta attività (Cass. n. 25732 del 2021)”, rinviando alla Corte di appello la decisione sulla base del predetto principio.

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