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Notizie dalla Liguria

L'eco sulla stampa dell'appello Aiop rivolto a Matteo Renzi e a Beatrice Lorenzin

A seguito dell'invio del comunicato stampa che riportava la posizione espressa dal Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, in merito alla proposta avanzata dalle Regioni che conterrebbe un taglio di 350 milioni di euro all'ospedalità privata accreditata, vi riportiamo di seguito la raccolta di tutti gli articoli usciti sino ad oggi sulle principali testate nazionali e regionali e suoi principali siti online.

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

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Notizie Aiop Nazionale

Limiti al lavoro subordinato con permesso studio e regime di tassazione del rimborso spese per le istruzioni dei figli.
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Limiti al lavoro subordinato con permesso studio e regime di tassazione del rimborso spese per le istruzioni dei figli.

Il commento alla circolare dell’INL sul regime del limite orario di lavoro subordinato e compatibilità con il permesso di studio e le novità in materia di tassazione dei rimborsi spese per istruzione dei figli di lavoratori in trasferta all’estero

David Trotti, Consulente della Sede nazionale

 

Con la circolare n.1074 del 24/05/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si pronuncia sul permesso di soggiorno per motivi di studio e svolgimento di attività lavorativa.
Nello specifico vengono chiarite le implicazioni operative in caso di superamento del limite delle 20 ore settimanali ma rispettando comunque il limite annuale delle 1040 ore previste dalla legge che disciplina il lavoro subordinato per la persona con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione. L’Ispettorato chiarisce che non è possibile una interpretazione estensiva dei limiti orari indicati.

Per cui lo svolgimento dell’attività lavorativa part-time con al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore ma con una articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore non è compatibile con il solo permesso studio, che ha la sua ratio nella facoltà di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, fermo restando che l'attività didattica/formativa (ragione dell’ingresso e permanenza nel territorio italiano) si pone in termini di assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa. L’INL chiarisce lo studente è tenuto a chiedere la conversione del permesso studio in permesso per motivi di lavoro.

Con risposta n.294/2022, L’agenzia delle Entrate si pronuncia sul regime di tassazione del rimborso spese per l’acquisto di tablet/laptop. Nello specifico vengono chiariti gli aspetti fiscali nel caso dipendenti trasferiti in paesi stranieri con figli in età scolare e la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute a favore dei figli iscritti in istituti scolastici. Come nel caso di acquisto di laptop/tablet come parte integrante del materiale didattico, contributo per il test d'ingresso il cui superamento è condizione per l'ammissione alla scuola.
L’Agenzia, fornendo parere positivo alla non imponibilità chiarisce che il rimborso da parte del datore delle spese sostenute dai dipendenti che rientrano nella categoria dei "transferred employees", per l'acquisto di laptop/tablet non costituisca reddito di lavoro dipendente, inoltre tale categoria può considerarsi come “categoria di dipendenti” come previsto dal comma 2 art. 51 del TUIR.

Per quanto riguarda il rimborso dell'eventuale costo di iscrizione per il sostenimento di un test d'ingresso, il cui superamento è condizione per iscrizione all'istituto scolastico, si ritiene che lo stesso non generi reddito di lavoro dipendente in quanto può rientrare tra le spese sostenute per la frequenza scolastica. In conclusione, si sottolinea che per la ricezione delle somme il dipendente debba essere fiscalmente in Italia ed è quindi tenuto ad assolvere le imposte in Italia nell’anno di ricezione delle somme di rimborso.

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