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Aggiornamento del DVR e il reato di epidemia colposa
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale
Sin dall’inizio della pandemia in atto, tutto il comparto Sanità è stato chiamato ad un impegno volto a fronteggiare la diffusione del COVID-19 e preordinato alla tutela di pazienti, ospiti e lavoratori dal nuovo rischio biologico insistente su tutta la collettività.
Tuttavia, specialmente nelle prime fasi dell’emergenza, si è registrata una fisiologica carenza di evidenze scientifiche relative la diffusione del virus e i tempi di incubazione dello stesso, che ha reso particolarmente gravoso il compito delle strutture sanitarie. Ed infatti, giova ricordare che solo a fine del 2020, il Ministero della Salute è stato in grado di chiarire che l’infezione da Sars-CoV-2 si può sviluppare in un arco temporale sensibilmente variabile (dai 2 ai 14 giorni), così permettendo alle aziende sanitarie di adottare le opportune misure di prevenzione, finalizzate ad evitare i contatti tra i potenziali portatori del virus e gli ospiti e pazienti sani.
Nelle more del raggiungimento di tale evidenza scientifica, le Strutture Sanitarie si sono uniformate alle disposizioni del Protocollo di Sicurezza del 14 marzo 2020 e ss.mm.ii. (così come integrato dal Protocollo specifico per l’area sanitaria del 24 marzo 2020), a mezzo del quale è stato predisposto un rigido sistema di controlli ed accorgimenti, con cui le aziende hanno limitato la diffusione del virus negli ambienti sanitari.
In tale contesto, sin dall’aprile 2020, l’AIOP ha consigliato di procedere con l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (si veda Informaiop del 02 aprile 2020) in cui dovevano essere predisposte delle specifiche misure aziendali di contenimento del contagio. Tale attività si era resa necessaria sulla scorta dei dati disponibili, i quali offrivano evidenza di una fisiologica maggiore diffusione del Virus all’interno degli ambienti sanitari, benché il rischio di contagio da COVID-19 fosse insistente su tutta la popolazione.
In argomento, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 20416 del 24 maggio 2021, che verte proprio sul rapporto tra il reato di epidemia colposa da COVID-19 e l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di aggiornare DVR per quanto riguarda il rischio biologico.
Con tale provvedimento, la Cassazione ha espresso un primo orientamento riguardo il caso del sequestro preventivo di una casa di riposo, emesso dal GIP del Tribunale di Caltagirone nei confronti del legale rappresentante della stessa, che era indagato per epidemia colposa e per violazioni in materia di salute e di sicurezza del lavoro, contestate in violazione del D.P.C.M. 24 aprile 2020 che, all’epoca, stabiliva le misure finalizzate al contenimento della diffusione del nuovo virus.
Ad opinione della Suprema Corte, l’omesso aggiornamento del DVR da parte dell’azienda, non può integrare gli estremi della fattispecie di epidemia colposa, attesa l’inefficienza causale a cagionare un’epidemia a titolo colposo, come si è verificato nel caso di specie, ove numerosi anziani (oggi deceduti) e i lavoratori dipendenti sono risultati positivi al virus.
La Cassazione ha evidenziato che, in tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quanto “l’art. 438 cod. pen., con la locuzione “mediante la diffusione di germi patogeni” richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera”.
Al contempo il Giudice di legittimità ha affermato che, in assenza di qualsivoglia accertamento circa l’eventuale connessione tra l’omissione contestata (mancato aggiornamento del DVR) e la seguente diffusione del virus, non sia possibile ravvisare la sussistenza del nesso di causalità tra detta omissione e la diffusione del virus all’interno della casa di riposo.
Quindi, non sussiste il nesso di causalità tra l’omessa integrazione del DVR con il rischio biologico e la diffusione del virus nella struttura, non essendo da escludere “che qualora l’indagato avesse integrato il documento di valutazione dei rischi e valutato il rischio biologico, ex art. 27 D. lgs. 81/2008, la propagazione del virus sarebbe comunque avvenuta per fattori causali alternativi (come ad esempio per la mancata osservanza delle prescrizioni impartite nel DPCM per le case di riposo quali di indossare le mascherine protettive, del distanziamento o dell’isolamento dei pazienti già affetti da covid, ovvero a causa del ritardo negli esiti del tampone)”.
Tale pronuncia, sebbene evidenzi l’importanza dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi connessi al fattore biologico COVID-19, si pone in modo del tutto favorevole alle aziende che, in ragione del loro core business, sono state fisiologicamente maggiormente esposte a cluster di infezione. Ed infatti, alla stregua della sentenza in commento, il responsabile della sicurezza di un’azienda potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto di epidemia colposa, esclusivamente ove emerga un preciso nesso causale tra la propagazione del virus e la violazione di norme sulla sicurezza, rimanendo non censurabile, sotto il profilo penale, il mero mancato aggiornamento del DVR.
Ad ogni modo, si segnala che, come sancito dalla Suprema Corte, l’inserimento del rischio biologico da COVID-19 nel DVR continua ad essere uno dei principali elementi sui cui si impernia la sicurezza, di tal che è necessario continuare a prevedere ed attuare policy di sicurezza aziendale, al fine di offrire la migliore tutela a pazienti, ospiti e lavoratori.