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Notizie dalla Liguria

Il Presidente Cittadini e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 5 giugno, Barbara Cittadini e il Direttore, Filippo Leonardi, hanno incontrato ad Arco di Trento gli associati Aiop delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i loro Presidenti provinciali, Carlo Stefenelli e Paolo Bonvicini.
La Presidente Cittadini ha sottolineato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste, che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede nazionale é quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.

#insieme

Relazione del Presidente nazionale, Barbara Cittadini

La 55 Assemblea nazionale AIOP, che si è tenuta l’ultimo giorno dei lavori assembleari di Como, è stata l’occasione per la Presidente Barbara Cittadini di inviare un messaggio: lavorando insieme, realmente e concretamente, è possibile programmare e realizzare un percorso di crescita e sviluppo.
Nella sua relazione, Cittadini ha descritto prima di tutto lo scenario nel quale ha lavorato, insieme alla Squadra dell’Esecutivo, dal primo giorno del suo insediamento, ricordando che le elezioni politiche del 2018 hanno rappresentato un incontrovertibile cambiamento del quadro parlamentare che, a sua volta, hanno rotto alcuni degli schemi ai quali tutti eravamo abituati.

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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento economico. Obbligatoria la reintegra se il fatto è manifestamente insussistente
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Licenziamento economico. Obbligatoria la reintegra se il fatto è manifestamente insussistente

Comunicato della Corte Costituzionale

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Corte costituzionale, riunita nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021, è stata chiamata ad esaminare la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Ravenna con riferimento all’art.18 dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato dalla legge Fornero (n. 92 del 2012), laddove prevede la facoltà del giudice, in caso di insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di optare se disporre la reintegra del lavoratore o la sola indennità risarcitoria.

Si deve premettere che l’art. 18 della Legge 300 del 1970, prevedeva, nella sua formulazione originaria, un unico regime sanzionatorio a tutela del lavoratore illegittimamente licenziato da un’azienda che occupasse più di 15 dipendenti: la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, commisurato ai mesi intercorsi dal licenziamento alla reintegra, con un importo minimo comunque dovuto di 5 mensilità.

Nel 2012 tale disposto normativo è stato novellato introducendo un sistema di tutela maggiormente articolato, che prevede il precedente regime sanzionatorio della reintegra solo nelle ipotesi di violazione di seguito indicate: motivo discriminatorio; licenziamento orale; licenziamento nullo per violazione di norme imperative; difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore. 

Diversamente, la medesima novella, ha previsto che, nel caso di un licenziamento per motivo oggettivo si dimostri l’insussistenza del fatto posto alla base della motivazione, il Giudice non è vincolato alla reintegra, ma può disporre in via alternativa la corresponsione di un’indennità risarcitoria.

Detta disparità di trattamento tra le due ipotesi di licenziamento è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale da parte del Tribunale di Ravenna, in quanto ritenuta contrastante con gli articoli 3, 24, 41 e 111 della Costituzione e quindi con i diritti ivi sanciti di uguaglianza, alla difesa, di libertà di iniziativa economica, e a un giusto processo, nella parte in cui prevede, per l’appunto, la discrezionalità del Giudice nella scelta tra la tutela reintegratoria e quella esclusivamente risarcitoria.

In particolare, il giudice di Ravenna ha ritenuto che, in caso di accertata illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto, vi sia una discrepanza tra il regime di tutela offerta dall’ordinamento in caso di licenziamento per giusta causa, cui si applica necessariamente la tutela reale attenuata, ovvero la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno nel massimo di 12 mensilità, e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo che, come detto, incontra la discrezionalità del giudicante.

Tale difformità, a parere del Giudice di Ravenna, comporterebbe un trattamento irragionevolmente discriminatorio e ingiustificatamente differenziato (a livello di tutele) di situazioni identiche con conseguente violazione del co.1 dell’art. 3 Cost. che impone, al contrario, la parità di trattamento di situazioni eguali.
La Consulta, investita della questione, ha ritenuto fondata la questione di costituzionalità, sancendo dunque l’obbligatorietà della tutela reintegratoria in tutti i casi in cui venga accertata l’insussistenza del fatto oggettivo, eliminando la facoltà di decisione del Giudice sulla sanzione conseguente al licenziamento economico illegittimo.
Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane e verranno trasmesse non appena ne avremo disponibilità.

Per approfondire il Comunicato dalla Corte Costituzionale clicca qui.

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