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Notizie dalla Liguria

Il Presidente Cittadini e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 5 giugno, Barbara Cittadini e il Direttore, Filippo Leonardi, hanno incontrato ad Arco di Trento gli associati Aiop delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i loro Presidenti provinciali, Carlo Stefenelli e Paolo Bonvicini.
La Presidente Cittadini ha sottolineato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste, che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede nazionale é quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.

#insieme

Relazione del Presidente nazionale, Barbara Cittadini

La 55 Assemblea nazionale AIOP, che si è tenuta l’ultimo giorno dei lavori assembleari di Como, è stata l’occasione per la Presidente Barbara Cittadini di inviare un messaggio: lavorando insieme, realmente e concretamente, è possibile programmare e realizzare un percorso di crescita e sviluppo.
Nella sua relazione, Cittadini ha descritto prima di tutto lo scenario nel quale ha lavorato, insieme alla Squadra dell’Esecutivo, dal primo giorno del suo insediamento, ricordando che le elezioni politiche del 2018 hanno rappresentato un incontrovertibile cambiamento del quadro parlamentare che, a sua volta, hanno rotto alcuni degli schemi ai quali tutti eravamo abituati.

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Notizie Aiop Nazionale

La notifica delle contestazioni e dei provvedimenti disciplinari
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La notifica delle contestazioni e dei provvedimenti disciplinari

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La contestazioni e i provvedimenti disciplinari sono degli atti che possono essere adottati da parte datoriale a fronte dell’infrazione da parte dei dipendenti di alcune prescrizioni nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 7 dello statuto dei lavoratori.
Ed invero, la legge 300 del 1970 prevede espressamente che le doglianze di parte datoriale debbano essere sollevate tempestivamente e per iscritto, l’obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, nonché la facoltà del dipendente di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante dell’organizzazione sindacale a cui conferisce mandato.
In particolare, il CCNL Aiop per il personale non medico del 2005 all’art. 41, richiamando la predetta disciplina, definisce le modalità con cui possono essere emessi tali atti e prevede altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una serie di condotte dei lavoratori che possono ritenersi meritevoli di contestazione.
Per quanto riguarda la natura giuridica delle contestazioni e dei provvedimenti disciplinari sono da ritenersi “atti unilaterali recettizi” che, a norma dell’art. 1334 c.c., producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
La Giurisprudenza, nel tempo, si è più volte interrogata su quale sia il momento esatto in cui il lavoratore acquisisca la conoscenza legale di una contestazione disciplinare ove questa sia inviata mediante raccomandata e non consegnata perché il lavoratore era assente. Ed infatti, se l’atto viene consegnato al lavoratore, o se questo rifiuta la raccomandata, la contestazione è da ritenersi conosciuta in tale momento.
Come cennato, maggiori problematiche possono sorgere nel momento in cui il lavoratore risulti assente ed invero è lecito interrogarsi se l’atto sia da ritenersi conosciuto al momento della consegna dell’avviso di giacenza, o se, al contrario, la conoscenza legale sussista al momento della compiuta giacenza.
Con diverse pronunce la Cassazione ha chiarito che la raccomandata si considera ricevuta nel momento in cui il postino - non trovando nessuno a casa - lascia nella cassetta l’avviso di comunicazione della giacenza, con l’invito a ritirare la busta all’ufficio postale.
Ed infatti, il decorso dei 10 giorni di compiuta giacenza, necessario per il perfezionamento degli atti giudiziali, non rileva per le contestazioni ed i provvedimenti che rientrano nelle ipotesi di atti stragiudiziali.
Difatti, l’interpretazione offerta dei giudici di legittimità del richiamato art. 1334 del codice civile è che gli effetti dell’atto unilaterale recettizio “si producono … nel momento in cui il destinatario ne ha conoscenza, si reputa conosciuto quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione … possa ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, ricadendo su di lui, in presenza di tali condizione, l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 20784 del 25 settembre 2006).
In altre parole la Suprema Corte ha ribadito che le comunicazioni unilaterali recettizie devono considerarsi ricevute nel momento in cui arrivano al domicilio del destinatario, sia che questi sia presente, sia che non lo sia.
Tuttavia, nel caso delle contestazioni disciplinari è bene richiamare l’informaiop n° 302 del 29 marzo 2019, ove evidenziavamo come, prima di inviare tali atti per raccomandata, sia bene tentare di consegnare il documento brevi manu e leggerlo al dipendente alla presenza di due testimoni, al fine di offrire una inconfutabile prova della conoscenza del contenuto dello stesso ed evitare eccezioni in tal senso in caso di impugnazione da parte del dipendente.
Risulta interessante notare come anche il licenziamento sia da considerarsi quale atto unilaterale recettizio e come, pertanto, anche ai fine della decorrenza dei termini per l’impugnazione, soggiaccia alla medesima disciplina del perfezionamento della notifica. Ed invero, la Sezione Lavoro della Cassazione, con la Sentenza n. 18911 del 1 settembre 2006, ha evidenziato che “il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, è assoggettato alla norma dell'art. 1334 c.c. e pertanto produce effetto nel momento in cui il lavoratore riceve l'intimazione da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che la verifica e le condizioni che legittimano l'esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato”.
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