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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

La notifica delle contestazioni e dei provvedimenti disciplinari
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La notifica delle contestazioni e dei provvedimenti disciplinari

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La contestazioni e i provvedimenti disciplinari sono degli atti che possono essere adottati da parte datoriale a fronte dell’infrazione da parte dei dipendenti di alcune prescrizioni nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 7 dello statuto dei lavoratori.
Ed invero, la legge 300 del 1970 prevede espressamente che le doglianze di parte datoriale debbano essere sollevate tempestivamente e per iscritto, l’obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, nonché la facoltà del dipendente di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante dell’organizzazione sindacale a cui conferisce mandato.
In particolare, il CCNL Aiop per il personale non medico del 2005 all’art. 41, richiamando la predetta disciplina, definisce le modalità con cui possono essere emessi tali atti e prevede altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una serie di condotte dei lavoratori che possono ritenersi meritevoli di contestazione.
Per quanto riguarda la natura giuridica delle contestazioni e dei provvedimenti disciplinari sono da ritenersi “atti unilaterali recettizi” che, a norma dell’art. 1334 c.c., producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
La Giurisprudenza, nel tempo, si è più volte interrogata su quale sia il momento esatto in cui il lavoratore acquisisca la conoscenza legale di una contestazione disciplinare ove questa sia inviata mediante raccomandata e non consegnata perché il lavoratore era assente. Ed infatti, se l’atto viene consegnato al lavoratore, o se questo rifiuta la raccomandata, la contestazione è da ritenersi conosciuta in tale momento.
Come cennato, maggiori problematiche possono sorgere nel momento in cui il lavoratore risulti assente ed invero è lecito interrogarsi se l’atto sia da ritenersi conosciuto al momento della consegna dell’avviso di giacenza, o se, al contrario, la conoscenza legale sussista al momento della compiuta giacenza.
Con diverse pronunce la Cassazione ha chiarito che la raccomandata si considera ricevuta nel momento in cui il postino - non trovando nessuno a casa - lascia nella cassetta l’avviso di comunicazione della giacenza, con l’invito a ritirare la busta all’ufficio postale.
Ed infatti, il decorso dei 10 giorni di compiuta giacenza, necessario per il perfezionamento degli atti giudiziali, non rileva per le contestazioni ed i provvedimenti che rientrano nelle ipotesi di atti stragiudiziali.
Difatti, l’interpretazione offerta dei giudici di legittimità del richiamato art. 1334 del codice civile è che gli effetti dell’atto unilaterale recettizio “si producono … nel momento in cui il destinatario ne ha conoscenza, si reputa conosciuto quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione … possa ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, ricadendo su di lui, in presenza di tali condizione, l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 20784 del 25 settembre 2006).
In altre parole la Suprema Corte ha ribadito che le comunicazioni unilaterali recettizie devono considerarsi ricevute nel momento in cui arrivano al domicilio del destinatario, sia che questi sia presente, sia che non lo sia.
Tuttavia, nel caso delle contestazioni disciplinari è bene richiamare l’informaiop n° 302 del 29 marzo 2019, ove evidenziavamo come, prima di inviare tali atti per raccomandata, sia bene tentare di consegnare il documento brevi manu e leggerlo al dipendente alla presenza di due testimoni, al fine di offrire una inconfutabile prova della conoscenza del contenuto dello stesso ed evitare eccezioni in tal senso in caso di impugnazione da parte del dipendente.
Risulta interessante notare come anche il licenziamento sia da considerarsi quale atto unilaterale recettizio e come, pertanto, anche ai fine della decorrenza dei termini per l’impugnazione, soggiaccia alla medesima disciplina del perfezionamento della notifica. Ed invero, la Sezione Lavoro della Cassazione, con la Sentenza n. 18911 del 1 settembre 2006, ha evidenziato che “il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, è assoggettato alla norma dell'art. 1334 c.c. e pertanto produce effetto nel momento in cui il lavoratore riceve l'intimazione da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che la verifica e le condizioni che legittimano l'esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato”.
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