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Notizie dalla Liguria

Il Presidente Cittadini e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 5 giugno, Barbara Cittadini e il Direttore, Filippo Leonardi, hanno incontrato ad Arco di Trento gli associati Aiop delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i loro Presidenti provinciali, Carlo Stefenelli e Paolo Bonvicini.
La Presidente Cittadini ha sottolineato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste, che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede nazionale é quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.

#insieme

Relazione del Presidente nazionale, Barbara Cittadini

La 55 Assemblea nazionale AIOP, che si è tenuta l’ultimo giorno dei lavori assembleari di Como, è stata l’occasione per la Presidente Barbara Cittadini di inviare un messaggio: lavorando insieme, realmente e concretamente, è possibile programmare e realizzare un percorso di crescita e sviluppo.
Nella sua relazione, Cittadini ha descritto prima di tutto lo scenario nel quale ha lavorato, insieme alla Squadra dell’Esecutivo, dal primo giorno del suo insediamento, ricordando che le elezioni politiche del 2018 hanno rappresentato un incontrovertibile cambiamento del quadro parlamentare che, a sua volta, hanno rotto alcuni degli schemi ai quali tutti eravamo abituati.

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Notizie Aiop Nazionale

Legittimo l’utilizzo dell’investigatore privato a fronte dell’ipotizzabile illecito del lavoratore
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Legittimo l’utilizzo dell’investigatore privato a fronte dell’ipotizzabile illecito del lavoratore

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: sentenza n. 8373 del 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in esame, la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha reso il seguente principio di diritto: è consentito al datore di lavoro utilizzare agenzie investigative non solo in presenza di un'avvenuta prospettazione di illeciti, ma anche in ragione dell’ipotesi della sussistenza di una condotta contraria agli obblighi professionali.
Nel caso de quo il dipendente veniva licenziato per giusta causa poiché, all’esito di una indagine investigativa, la società appurava il mancato rispetto da parte del medesimo dell’orario di lavoro ed il disbrigo, al di fuori dell’ufficio, di attività estranee alla sfera professionale.
Il prestatore impugnava giudizialmente il recesso datoriale sul presupposto, tra gli altri motivi di censura, dell’illegittimità del controllo investigativo per contrarietà agli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori.
La Cassazione, confermando la statuizione della Corte di Appello, sottolineava, preliminarmente, che la disposizione dell'art. 2 dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore a tutela del patrimonio aziendale, non preclude al datore di lavoro di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria riservata dall'art. 3 dello Statuto direttamente al datore ed ai suoi collaboratori.
Infatti, la legittimità dall'intervento in questione, non solo è garantita dal potere dell’imprenditore di controllare direttamente o indirettamente l’adempimento delle prestazioni lavorative, nei limiti sopra evidenziati, ma può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970 riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza (Cfr. Cass. 10.7.2009 n. 16196).
Pertanto, la Corte di Legittimità ha confermato il proprio indirizzo secondo cui l’art. 2 dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non osta al ricorrere ad agenzie investigative, purché “tale attività non sconfini nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria riservata dall’art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e giustificano l’intervento in questione non solo per l’avvenuta prospettazione di illeciti e per l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione”.
Su tali presupposti, la Suprema Corte, visto che, nel caso di specie, il controllo era effettuato il luoghi pubblici e non diretto a verificare le modalità di adempimento dell'obbligazione lavorativa, bensì le cause dell'assenza del dipendente dal luogo di lavoro, ha rigettato il ricorso proposto dal prestatore, confermando la legittimità della condotta datoriale.
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