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Legittimo l’utilizzo dell’investigatore privato a fronte dell’ipotizzabile illecito del lavoratore
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: sentenza n. 8373 del 2018
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale
Con la sentenza in esame, la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha reso il seguente principio di diritto: è consentito al datore di lavoro utilizzare agenzie investigative non solo in presenza di un'avvenuta prospettazione di illeciti, ma anche in ragione dell’ipotesi della sussistenza di una condotta contraria agli obblighi professionali.
Nel caso de quo il dipendente veniva licenziato per giusta causa poiché, all’esito di una indagine investigativa, la società appurava il mancato rispetto da parte del medesimo dell’orario di lavoro ed il disbrigo, al di fuori dell’ufficio, di attività estranee alla sfera professionale.
Il prestatore impugnava giudizialmente il recesso datoriale sul presupposto, tra gli altri motivi di censura, dell’illegittimità del controllo investigativo per contrarietà agli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori.
La Cassazione, confermando la statuizione della Corte di Appello, sottolineava, preliminarmente, che la disposizione dell'art. 2 dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore a tutela del patrimonio aziendale, non preclude al datore di lavoro di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria riservata dall'art. 3 dello Statuto direttamente al datore ed ai suoi collaboratori.
Infatti, la legittimità dall'intervento in questione, non solo è garantita dal potere dell’imprenditore di controllare direttamente o indirettamente l’adempimento delle prestazioni lavorative, nei limiti sopra evidenziati, ma può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970 riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza (Cfr. Cass. 10.7.2009 n. 16196).
Pertanto, la Corte di Legittimità ha confermato il proprio indirizzo secondo cui l’art. 2 dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non osta al ricorrere ad agenzie investigative, purché “tale attività non sconfini nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria riservata dall’art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e giustificano l’intervento in questione non solo per l’avvenuta prospettazione di illeciti e per l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione”.
Su tali presupposti, la Suprema Corte, visto che, nel caso di specie, il controllo era effettuato il luoghi pubblici e non diretto a verificare le modalità di adempimento dell'obbligazione lavorativa, bensì le cause dell'assenza del dipendente dal luogo di lavoro, ha rigettato il ricorso proposto dal prestatore, confermando la legittimità della condotta datoriale.