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Notizie dalla Liguria

Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
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Notizie Aiop Nazionale

Le novità sul lavoro della settimana
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Le novità sul lavoro della settimana

INPS e CU 2019

David Trotti, Consulente nazionale AIOP

DOMANDE DI SOSTEGNO AL REDDITO E PREVIDENZIALI PER I SOGGETTI IRREPERIBILI
Con il messaggio n.689/2019 l’INPS fornisce le istruzioni operative riguardo alla gestione delle domande per le prestazioni a sostegno del reddito, assistenziali e previdenziali per le persone definite irreperibili o senza fissa dimora. Tale particolare status, per l’ordinamento italiano, comporta la cancellazione del soggetto dall’anagrafe comunale e la perdita di una seria di diritti civili quali diritto al voto, l’impossibilità di ottenere certificazioni anagrafiche e documenti di riconoscimento nonché la cancellazione dall’assistenza sanitaria. Nel messaggio l’Istituto riepiloga le modalità di gestione ed eventuale erogazione per le prestazioni di sostegno al reddito a carattere assistenziale, a sostegno della genitorialità (bonus asili nido e assegno di natalità), prestazioni previdenziali (NASpI e DIS-COLL) per le quali la condizione di irreperibilità/senza fissa dimora non costituisce elemento ostativo al riconoscimento dei trattamenti, ma farà fede il requisito del domicilio, necessario per l’individuazione del centro per l’impiego territorialmente competente per la gestione delle domande NASpI. In conclusione, sono definiti i casi di erogazione delle prestazioni sanitarie (come malattia, maternità, ANF) e la corretta gestione dell’informazione relativa al decesso dell’utente risultante irreperibile/senza fissa dimora.

CERTIFICAZIONE UNICA 2019: L’INOLTRO TELEMATICO ED EVENTUALI SANZIONI
Fissata al 7 marzo la data per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, della Certificazione Unica 2019. La certificazione relativa ai redditi 2018 sarà poi da consegnare al precettore delle somme il prossimo 1° aprile (essendo il 31 marzo una domenica). I sostituti d’imposta sono obbligatori all’invio della CU per le certificazioni contenenti redditi erogati e ritenute operate nel rapporto di lavoro, compensi e provvigioni dei lavoratori autonomi. Tra le novità, per l’anno 2019, l’aggiunta del campo per la valorizzazione dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, detto A.P.E., l’eliminazione di alcuni codici relativi al versamento del TFR per gli iscritti a forme pensionistiche complementari. Presenti campi specifici per la valorizzazione delle erogazioni in natura e premi di risultato. Sono state poi aggiunte sezioni relative a tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale che non coincide con quello previdenziale. L’invio tardivo od omesso invio della CU 2019 comporterà un addebito sanzionatorio pari a euro 100 per certificazione fino ad un massimo di 50.000 euro. Possibile rettificare e ritrasmettere entro 5 giorni successivi alla scadenza (7 marzo) la certificazione senza sanzione, se tale correzione avverrà invece entro i 60 giorni la sanzione sarà pari ad un terzo per singola certificazione fino ad un massimo di 20.000.
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