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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

La tipizzazione degli illeciti disciplinari
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La tipizzazione degli illeciti disciplinari

Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, Sentenza n. 2730 del 17 settembre 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di una Casa di Cura, che, all’esito di un procedimento disciplinare, irrogava ad un lavoratore la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni per aver questi “immotivatamente rifiutato di ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione, non procedendo all’esecuzione delle mansioni affidate” e, nello specifico, essendosi rifiutato di recarsi nella stanza di degenza di un paziente solvente per il completamento della pratica assicurativa.
Il lavoratore proponeva ricorso innanzi il Tribunale di Bari, lamentando l’asserita mancata conoscenza dell’ordine di servizio o di qualsiasi altro regolamento aziendale a cui esso si sarebbe sottratto, resisteva la Casa di Cura.
Il Giudice, espletata l’attività istruttoria, rigettava il ricorso, in primo luogo, richiamando il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui il dipendente non può sottrarsi dall’adempimento delle direttive provenienti dal superiore gerarchico “non potendosi ammettere che in un’unità operativa necessariamente improntata all’osservanza della disciplina e del rigore … il personale possa decidere di sottrarsi alle direttive datoriali, specialmente ove la disposizione organizzativa trasgredita riguardi adempimenti direttamente incidenti nei rapporti con gli ospiti della Casa di Cura, il cui irregolare, impreciso o trascurato assolvimento conferisca alla struttura aziendale anche solo una parvenza di inefficienza”.
Inoltre, il Tribunale di Bari evidenziava come le contestazioni mosse al dipendente integrassero degli illeciti tipizzati nel contratto collettivo nazionale AIOP applicato ove all’art. 41 rubricato “Provvedimenti disciplinari”, dopo la previsione di cui al punto 4 della sanzione “Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni”, tra le condotte “esemplificativamente meritevoli di provvedimento disciplinare si ritrova quella del lavoratore che: “c. commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità dei compiti assegnati”, “d. … non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;”, “f. … esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite”… È chiaro, dunque, che il contegno del ricorrente ha violato il dovere previsto dall’art. 2104 c.c., così come articolato dall’art. 41 del CCNL di riferimento".
In altre parole, il Giudice, nel confermare il provvedimento disciplinare irrogato al lavoratore, ha valutato come proporzionate le sanzioni correlate agli illeciti tipizzati nel CCNL come previsto dall’art. 2016 c.c. e, pertanto, assunto violato il dovere di diligenza del prestatore di lavoro di cui all’art. 2104 c.c..
Invero, tale automatismo è subordinato ad un vaglio esclusivamente quantitativo del Tribunale, il quale, come previsto dalla cd. Legge Fornero, qualora ritenga abnorme la sanzione prevista dal CCNL, potrà procedere a derubricarla, ma dal momento in cui ritenga il provvedimento adottato in linea con il canone di proporzionalità posto dall’art. 2106 c.c., dovrà confermare la sanzione comminata al dipendente.
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