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La tipizzazione degli illeciti disciplinari
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, Sentenza n. 2730 del 17 settembre 2018
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale
La pronuncia in commento affronta il caso di una Casa di Cura, che, all’esito di un procedimento disciplinare, irrogava ad un lavoratore la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni per aver questi “immotivatamente rifiutato di ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione, non procedendo all’esecuzione delle mansioni affidate” e, nello specifico, essendosi rifiutato di recarsi nella stanza di degenza di un paziente solvente per il completamento della pratica assicurativa.
Il lavoratore proponeva ricorso innanzi il Tribunale di Bari, lamentando l’asserita mancata conoscenza dell’ordine di servizio o di qualsiasi altro regolamento aziendale a cui esso si sarebbe sottratto, resisteva la Casa di Cura.
Il Giudice, espletata l’attività istruttoria, rigettava il ricorso, in primo luogo, richiamando il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui il dipendente non può sottrarsi dall’adempimento delle direttive provenienti dal superiore gerarchico “non potendosi ammettere che in un’unità operativa necessariamente improntata all’osservanza della disciplina e del rigore … il personale possa decidere di sottrarsi alle direttive datoriali, specialmente ove la disposizione organizzativa trasgredita riguardi adempimenti direttamente incidenti nei rapporti con gli ospiti della Casa di Cura, il cui irregolare, impreciso o trascurato assolvimento conferisca alla struttura aziendale anche solo una parvenza di inefficienza”.
Inoltre, il Tribunale di Bari evidenziava come le contestazioni mosse al dipendente integrassero degli illeciti tipizzati nel contratto collettivo nazionale AIOP applicato ove all’art. 41 rubricato “Provvedimenti disciplinari”, dopo la previsione di cui al punto 4 della sanzione “Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni”, tra le condotte “esemplificativamente meritevoli di provvedimento disciplinare si ritrova quella del lavoratore che: “c. commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità dei compiti assegnati”, “d. … non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;”, “f. … esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite”… È chiaro, dunque, che il contegno del ricorrente ha violato il dovere previsto dall’art. 2104 c.c., così come articolato dall’art. 41 del CCNL di riferimento".
In altre parole, il Giudice, nel confermare il provvedimento disciplinare irrogato al lavoratore, ha valutato come proporzionate le sanzioni correlate agli illeciti tipizzati nel CCNL come previsto dall’art. 2016 c.c. e, pertanto, assunto violato il dovere di diligenza del prestatore di lavoro di cui all’art. 2104 c.c..
Invero, tale automatismo è subordinato ad un vaglio esclusivamente quantitativo del Tribunale, il quale, come previsto dalla cd. Legge Fornero, qualora ritenga abnorme la sanzione prevista dal CCNL, potrà procedere a derubricarla, ma dal momento in cui ritenga il provvedimento adottato in linea con il canone di proporzionalità posto dall’art. 2106 c.c., dovrà confermare la sanzione comminata al dipendente.