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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

È legittimo licenziare un dipendente investigato a sua insaputa?
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È legittimo licenziare un dipendente investigato a sua insaputa?

Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 25287 del 24 agosto 2022

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

Nella recentissima ordinanza in commento è stato trattato il caso di un dipendente bancario, la cui attività era connotata da flessibilità su orario e luogo di svolgimento, al quale era stato contestato di essersi allontanato dalla sede, in orario lavorativo, per compiti estranei al suo profilo professionale. In particolare, erano stati registrati – tramite un’agenzia investigativa – incontri del dipendente non connessi con l’attività lavorativa e in luoghi distanti anche molti chilometri dalla sede.

La peculiarità del caso derivava dalla circostanza che tali risultanze investigative  non pervenivano da un controllo diretto ad accertare le condotte del cennato dipendente, bensì da una indagine afferente l’abuso dei permessi ex L. 104/92 da parte di altra lavoratrice con cui il bancario veniva ripreso più volte.

Questi impugnava il licenziamento, contestandone in particolare la legittimità in merito ai controlli effettuati da parte dell’agenzia investigativa.

I giudici di primo e secondo grado ritenevano legittimi tali controlli e, conseguentemente, il licenziamento.

Avverso la pronuncia della Corte di Appello proponeva ricorso per cassazione l’ex dipendente.

Gli Ermellini, cassando con rinvio la suddetta sentenza, hanno chiaramente delimitato i confini entro cui il datore di lavoro è legittimato ad effettuare controlli “esterni”, ossia non effettuati direttamente da quest’ultimo o dai suoi collaboratori, potendo – viceversa - ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni (quali agenzie investigative), a condizione che il controllo non riguardi, in nessun caso, né l'adempimento né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera.

Per la sentenza, dunque, il controllo esterno deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione. In altri termini, secondo i Giudici di legittimità, le agenzie investigative, per operare lecitamente, non devono sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 dello Statuto dei Lavoratori, direttamente al datore e ai suoi collaboratori.

Ha specificato quindi la Suprema Corte che resta giustificato l’intervento delle agenzie investigative “solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. n. 3590 del 2011; Cass. n. 15867 del 2017). Ai controlli al di fuori dei confini indicati ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, nella formulazione applicabile ratione temporis, vigendo il divieto di controllo occulto sull’attività lavorativa anche nel caso di prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali, ferma restando l’eccezione rappresentata dai casi in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti”, tra cui, a titolo esemplificativo, l’abuso dei permessi ex L. 104/92 o quando il controllo sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti, quali, ad esempio, l’esercizio durante l’orario lavorativo di attività retribuita in favore di terzi (v. Cass. nn. 5269 e 14383 del 2000).

Nel caso di specie dunque la Corte ha ritenuto errata la “sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta operata dalla Corte, poiché l’attività investigativa mediante controllo esterno, ancorché occasionata da analogo, pur legittimo, controllo nei confronti di altro dipendente, esplicandosi nell’orario di lavoro del ricorrente, cioè durante l’espletamento dell’attività lavorativa da parte sua, finisce con l’incidere direttamente e, quindi, al di fuori dei limiti consentiti, su detta attività (Cass. n. 25732 del 2021)”, rinviando alla Corte di appello la decisione sulla base del predetto principio.

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