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Notizie dalla Liguria

StartAiop. Alla ricerca di soluzioni innovative per la sanità

Accelerare e facilitare l'introduzione di soluzioni innovative nelle case di cura e favorire la contaminazione tra startup e aziende ospedaliere private. Con questo
obiettivo, l'Aiop Giovani, guidato dal suo Presidente nazionale Michele Nicchio, lancia la call 'StartAiop', in collaborazione con ComoNExT e Digital Magics. La chiamata è rivolta a tutte le startup che abbiano sviluppato soluzioni innovative applicabili al settore della sanità ed è mirata anche a favorire il contatto, attraverso un percorso di open innovation, tra le startup e le gli associati all'Aiop.

55ª Assemblea Generale AIOP. Programmi e orari

Facendo seguito a quanto già comunicato dal Presidente nazionale Barbara Cittadini e dal Presidente Aiop Giovani Michele Nicchio, trasmettiamo i dettagli delle giornate assembleari di Como (9-11 maggio 2019).
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Notizie Aiop Nazionale

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Profili giurisprudenziali concernenti l'applicazione della Legge 24/2017

Pubblichiamo un quadro di sintesi dello studio del professor Francesco Giulio Cuttaia, direttore del Centro studi in Diritto ed Economia in ambito sanitario (CSIDEAS), facente capo al Gruppo Policlinico di Monza, in merito alla cd. legge Gelli.

In esso vengono evidenziati due aspetti di particolare rilevanza per le strutture sanitarie private.

Il primo riguarda il tema della responsabilità civile delle strutture sanitarie, con particolare riferimento all'onere probatorio riguardante la sussistenza del nesso causale intercorrente tra l'evento dannoso e il comportamento che lo ha provocato. Nello studio si dà conto di un indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidatosi, in virtù del quale, rispetto all'opposto indirizzo prevalente prima dell'entrata in vigore della l. 24/2017, il paziente - attore che promuove il giudizio per il risarcimento dei danni - deve provare la sussistenza del nesso causale. Questo fa sì che quando la causa sia ignota o incerta, non possa essere pronunciata la soccombenza della struttura sanitaria (la quale, come è noto, è tenuta a rispondere contrattualmente ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.). Ciò comporta l'esclusione, quantomeno potenziale, di innumerevoli casi di risarcibilità, di modo che, anche in sede di stipulazione delle convenzioni con le società assicuratrici, tale dato deve essere tenuto in debito conto come fattore di attenuazione del rischio.

Il secondo aspetto riguarda la responsabilità penale del medico (o comunque dell'operatore sanitario) segnatamente per quanto riguarda la precisa individuazione del criterio interpretativo da seguire nella valutazione dell'elemento soggettivo della colpa, allorquando questa derivi da imperizia. Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione, dopo divergenti pronunce della stessa Suprema Corte, hanno declinato dei principi di diritto, la conoscenza e l'attuazione dei quali possono costituire ulteriori elementi per prevenire qualsiasi forma di responsabilità (anche sotto forma di un eventuale concorso) da parte delle strutture sanitarie private.

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