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Notizie dalla Liguria

Approfondimento sul DEF 2019

I principali elementi in materia sanitaria

Il Documento di economia e finanza (DEF) 2019, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta di martedì 9 aprile u.s, è il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio.
Definisce, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europea e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo, per l’anno in corso e per il triennio successivo.

Audizione sul DEF 2019

In occasione della seduta del 17 aprile in Commissione Bilancio congiunta di Camera e Senato sul Documento di Economia e Finanza 2019 (DEF), è stato audito il dott. Angelo Buscema, Presidente della Corte dei Conti.
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Notizie Aiop Nazionale

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Profili giurisprudenziali concernenti l'applicazione della Legge 24/2017

Pubblichiamo un quadro di sintesi dello studio del professor Francesco Giulio Cuttaia, direttore del Centro studi in Diritto ed Economia in ambito sanitario (CSIDEAS), facente capo al Gruppo Policlinico di Monza, in merito alla cd. legge Gelli.

In esso vengono evidenziati due aspetti di particolare rilevanza per le strutture sanitarie private.

Il primo riguarda il tema della responsabilità civile delle strutture sanitarie, con particolare riferimento all'onere probatorio riguardante la sussistenza del nesso causale intercorrente tra l'evento dannoso e il comportamento che lo ha provocato. Nello studio si dà conto di un indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidatosi, in virtù del quale, rispetto all'opposto indirizzo prevalente prima dell'entrata in vigore della l. 24/2017, il paziente - attore che promuove il giudizio per il risarcimento dei danni - deve provare la sussistenza del nesso causale. Questo fa sì che quando la causa sia ignota o incerta, non possa essere pronunciata la soccombenza della struttura sanitaria (la quale, come è noto, è tenuta a rispondere contrattualmente ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.). Ciò comporta l'esclusione, quantomeno potenziale, di innumerevoli casi di risarcibilità, di modo che, anche in sede di stipulazione delle convenzioni con le società assicuratrici, tale dato deve essere tenuto in debito conto come fattore di attenuazione del rischio.

Il secondo aspetto riguarda la responsabilità penale del medico (o comunque dell'operatore sanitario) segnatamente per quanto riguarda la precisa individuazione del criterio interpretativo da seguire nella valutazione dell'elemento soggettivo della colpa, allorquando questa derivi da imperizia. Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione, dopo divergenti pronunce della stessa Suprema Corte, hanno declinato dei principi di diritto, la conoscenza e l'attuazione dei quali possono costituire ulteriori elementi per prevenire qualsiasi forma di responsabilità (anche sotto forma di un eventuale concorso) da parte delle strutture sanitarie private.

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