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Il committente non risponde in solido per l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi
Cassazione Sezione Lavoro Ordinanza n. 31109 del 2 novembre 2021
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale
La recentissima pronuncia in esame affronta il caso di una società committente che aveva proposto opposizione avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della lavoratrice - in solido con la datrice/appaltatrice ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 – di una somma a titolo di ratei tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi ROL non goduti e TFR, maturati in relazione alla prestazione svolta in esecuzione dell'appalto. La Corte d’Appello rigetta la domanda, assumendo la sussistenza della responsabilità solidale del committente a fronte della natura retributiva di tutti gli istituti richiesti.
Quest’ultima proponeva ricorso in Cassazione, che, con l’ordinanza in commento, - nel ribaltare parzialmente la statuizione della Corte d’Appello - rilevava come la responsabilità solidale tra committente e appaltatore riguardasse i soli crediti dei dipendenti dell’appaltatore aventi natura strettamente retributiva.
La Corte evidenziava innanzitutto che “in tema di contratto di appalto, l’art. 29, comma 2, del d. Igs n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. in I. n. 35 del 2012, e dalla I. n. 92 del 2012, non prevedeva un regime di sussidiarietà bensì un’obbligazione solidale del committente con l’appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti al dipendente, come si evince dal tenore letterale della norma nonché dalla sua ratio, intesa ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore” (Cass. n. 31768 del 2018).
Acclarato detto principio normativo ed esaminato il caso concreto, sanciva che “va data continuità all’indirizzo con cui è stato puntualizzato che, nella garanzia solidale in discorso, vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva (Cass. n. 27678 del 2018; Cass. n. 31768 del 2018; Cass. n. 10354 del 2016); ne consegue l’applicazione del regime della solidarietà al credito per T.F.R. e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l’espletamento della prestazione lavorativa, e l’esclusione da tale garanzia dell’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti (v., in termini, Cass. n. 10354 del 2016), i quali hanno natura risarcitoria (v. Cass. n. 8627 del 1992; Cass. n. 2231 del 1997; Cass. n. 8212 del 1997; Cass. n. 13039 del 1997; Cass. n. 3298 del 2002)”.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglieva il citato motivo di ricorso proposto dalla società committente, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.