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Esenzione IVA per la fornitura dei vaccini contro il Covid-19 e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro
Direttiva Consiglio UE n. 2020/2020
Prof. Maurizio Leo, Consulente tributarista della Sede nazionale
Si evidenzia che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L419 dell’11 dicembre 2020 è stata pubblicata la direttiva del Consiglio n. 2020/2020 del 7 dicembre 2020 – che si allega per pronta evidenza – con la quale è stato introdotto il nuovo art. 129-bis nella Direttiva n. 2006/112/CE (Direttiva IVA).
La nuova disposizione – che si applica fino al 31 dicembre 2022 – prevede (paragrafo 1) che gli Stati membri possono adottare una delle misure seguenti:
a) applicare un’aliquota ridotta alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro del Covid- 19 e ai servizi strettamente connessi a tali dispositivi;
b) concedere un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro del Covid-19 e per i servizi strettamente connessi a tali dispositivi.
Ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri possono concedere un’esenzione, con diritto alla detrazione dell’IVA versata nella fase precedente, per la fornitura di vaccini contro il Covid-19 e per i servizi strettamente connessi a tali vaccini. Possono beneficiare dell’esenzione solo i vaccini contro il Covid-19 autorizzati dalla Commissione o dagli Stati membri. Ovviamente, l’operatività delle suesposte previsioni a livello interno è subordinata ad un atto di recepimento del Legislatore nazionale. A tal proposito, la Direttiva dispone che gli Stati membri – se recepiranno le disposizioni in commento – dovranno comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate entro due mesi dalla loro adozione.