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Un'opportunità da non perdere

Il DL semplificazione prevede che, entro il 30 aprile p.v., le aziende farmaceutiche versino 2.378 milioni di euro, in termini di ripiano della spesa farmaceutica del SSN per gli anni 2013-2017.
Dopo il 31 maggio queste risorse potranno essere ripartite alle Regioni e alle Provincie autonome, con decreto del Ministro dell’Economia, sentita l’AIFA e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
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Notizie Aiop Nazionale

Esenzione IVA per la fornitura dei vaccini contro il Covid-19 e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro
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Esenzione IVA per la fornitura dei vaccini contro il Covid-19 e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro

Direttiva Consiglio UE n. 2020/2020

Prof. Maurizio Leo, Consulente tributarista della Sede nazionale

Si evidenzia che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L419 dell’11 dicembre 2020 è stata pubblicata la direttiva del Consiglio n. 2020/2020 del 7 dicembre 2020 – che si allega per pronta evidenza – con la quale è stato introdotto il nuovo art. 129-bis nella Direttiva n. 2006/112/CE (Direttiva IVA).
La nuova disposizione – che si applica fino al 31 dicembre 2022 – prevede (paragrafo 1) che gli Stati membri possono adottare una delle misure seguenti:

a) applicare un’aliquota ridotta alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro del Covid- 19 e ai servizi strettamente connessi a tali dispositivi;
b) concedere un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro del Covid-19 e per i servizi strettamente connessi a tali dispositivi.

Ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri possono concedere un’esenzione, con diritto alla detrazione dell’IVA versata nella fase precedente, per la fornitura di vaccini contro il Covid-19 e per i servizi strettamente connessi a tali vaccini. Possono beneficiare dell’esenzione solo i vaccini contro il Covid-19 autorizzati dalla Commissione o dagli Stati membri. Ovviamente, l’operatività delle suesposte previsioni a livello interno è subordinata ad un atto di recepimento del Legislatore nazionale. A tal proposito, la Direttiva dispone che gli Stati membri – se recepiranno le disposizioni in commento – dovranno comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate entro due mesi dalla loro adozione.
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