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La novità per gli sgravi al Sud
Circolare n.102/2019 dell’INPS
David Trotti, Consulente della Sede nazionale
La circolare n.102/2019 dell’INPS presenta le istruzioni operative ed applicative relativamente all’incentivo Occupazione Sviluppo Sud. L’incentivo è stato emanato dal decreto direttoriale ANPAL n. 178 del 19 aprile 2019 e normato dall’articolo 39–ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito poi con modificazioni dalla legge n. 58/2019. L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo che va dal 1° maggio 2019 e il 31 dicembre 2019 nelle regioni definite dal decreto come “meno sviluppate” o “in transizione”, con un nuovo decreto direttoriale del 12 luglio, l’Agenzia, ha riconosciuto la possibilità di fruire dell’incentivo anche per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019. Come espressamente previsto dal decreto ANPAL l’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con la consueta esclusione dei premi e contributi INAIL, per un importo massimo di 8.060,00€ su base annua. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga è pari a 671.66€, mentre va riparametrata considerando la misura di 21.66€ per ogni giorno di fruizione per quei rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese. I rapporti incentivanti sono quelli che riguardano assunzioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione, nonché rapporti di apprendistato professionalizzante e per i rapporti di lavoro subordinati instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. La circolare riporta poi i requisiti soggettivi per i soggetti che hanno o meno compiuto già i 35 anni di età. Fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei 6 mesi precedenti non deve aver avuto rapporti di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con incentivo. A livello territoriale le regioni interessate sono quelle di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia (meno sviluppate), Abruzzo, Molise e Sardegna (in transizione). Ai fini della fruizione dell’incentivo è richiesta la determinazione dell’incremento occupazione netto tramite calcolo delle Unità di Lavoro Annuo (ULA). Nella circolare l’INPS indica anche gli adempimenti operativi per la richiesta ed accettazione dell’incentivo nonché il regime di compatibilità con altri incentivi previsti dalla legge.