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Le novità sul lavoro della settimana
Inps
David Trotti, consulente della Sede nazionale
FRUIZIONE DEL BENEFICIO DI DECONTRIBUZIONE SUI PREMI DI PRODUTTIVITÀ
Con la circolare n.104/2018, l’INPS fornisce le modalità operative per fruire del beneficio sulla decontribuzione dei premi di produttività come previso dall’art. 55 del decreto-legge n.50/2017 convertito in legge n.96/2017. Per quanto riguarda il datore di lavoro, l’agevolazione fiscale è riservata al settore privato. Per quanto riguarda i lavoratori, dal 2017 i beneficiari della misura sono i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme, a 80.000,00 euro. L’ambito oggettivo della detassazione, è quello dei premi di risultato, di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Le somme devono essere erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Per poter beneficiare dell’imposta sostitutiva è necessario che i contratti collettivi aziendali o territoriali siano depositati con modalità telematiche. Nella circolare l’Istituto delinea l’ambito di applicazione della decontribuzione alla luce dell’articolo 55 del D.L n. 50/2017 che ha modificato la normativa riguardante la tassazione agevolata dei premi di risultato introducendo, a determinate condizioni, una decontribuzione. Di fatti, il citato articolo sopprime il massimale più elevato di premi detassati (4.000,00 euro), con la conseguente applicazione del limite generale di 3.000,00 euro, ed introduce, con riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800,00 euro, le seguenti misure:
• una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell'aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;
• l'esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
• la corrispondente riduzione dell'aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.
In conclusione, nella circolare, sono definite le modalità di compilazione del flusso UniEmens.