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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Le novità sul lavoro della settimana
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Le novità sul lavoro della settimana

Ammortizzatori sociali e congedi parentali

David Trotti, Consulente della Sed nazionale

INDENNITÀ MILLE EURO: LE ISTRUZIONI INPS
Con la circolare n.80/2020, l’INPS fornisce le istruzioni per l’indennità di mille euro per il mese di aprile e maggio 2020, prevista dal decreto-legge n.34/2020. Nella circolare sono definite le categorie per cui spetta tale indennità ed i requisiti reddituali e normativi per poter accedere all’erogazione. In conclusione, è definito anche il regime di incumulabilità ed incompatibilità con i vari istituti di sostegno al reddito ed ammortizzatori sociali. Per quanto riguarda la presentazione della domanda, in linea generale, essa può essere inviata telematicamente sul portale INPS attraverso le proprie credenziali o altri servizi di riconoscimento telematico come SPID o carta di identità elettronica.

CONGEDO PARENTALE EMERGENZA COVID-19: LA CIRCOLARE INPS CON LE NOVITÀ NORMATIVE
La circolare n.81/2020 dell’INPS, accogliendo le novità introdotte dagli articoli 72 e 73 del decreto-legge n.34/2020, fornisce le istruzioni relativamente all’ampliamento del numero di giornate fruibili ed estensione del periodo di fruizione per il congedo emergenza COVID-19 in favore di dipendenti del settore privato o iscritti alla gestione separata. Il periodo in cui sarà possibile fruire del congedo è compreso dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, ed i giorni sono aumentati da 15 a 30. Si ricorda che tale congedo è stato introdotto per la cura dei minori durante la sospensione dei servizi educativi, esso può essere fruito da un solo genitore o entrambi, ma non nello stesso giorno ed è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività o genitore disoccupato o non lavoratore. Nella circolare, oltre alle modalità di inoltro della domanda, sono definiti i regimi di compatibilità con altri istituti normativamente rivolti ai genitori lavoratori.

DOMANDE PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI: LE ISTRUZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO
Con comunicazione del 6/07/2020, il Ministero del Lavoro fornisce nuove istruzioni in materia di CIGO, assegno ordinario e Cassa integrazione speciale operai agricoli. Nello specifico, il Ministero specifica che non è possibile effettuare un’unica domanda per richiedere la concessione delle settimane residue rispetto alle prime nove settimane e contestualmente le ulteriori cinque settimane introdotte con il decreto-legge n.34/2020. Analogamente stesso divieto è previsto nel caso di mancata fruizione dell’intero periodo di cinque settimane e richiesta di autorizzazione delle nuove quattro settimane introdotte dal decreto-legge n.52/2020.
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