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Le novità sul lavoro della settimana
INPS
David Trotti, Consulente nazionale Aiop
SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI PER LE ZONE DEL SISMA DEL CENTRO ITALIA: LE MODALITÀ DI VERSAMENTO E COMPENSAZIONE
Con la circolare n.112/2018 l'INPS fornisce le istruzioni riguardanti la “Zona franca urbana Centro Italia” per cui è prevista la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i comuni del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Nella circolare è riepilogato il quadro normativo e l’ambito di applicazione. Nello specifico sono definite le modalità di versamento introdotte con le risoluzioni 160/E del 2017 e n.45/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate in cui sono stati istituti i codici tributo per la compensazione dei debiti. L’INPS ricorda inoltre che i destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni possono utilizzare il credito verso l’erario per il pagamento dei contributi dovuti, compresi i contributi sospesi per effetto degli eventi sismici verificatisi, la cui ripresa dei pagamenti, anche in forma rateale, è stata prorogata al 31 gennaio 2019. I soggetti beneficiari delle agevolazioni in argomento possono utilizzare il credito verso l’erario riconosciuto la riduzione dei versamenti dei contributi obbligatori che dovranno essere effettuati all’Istituto nel corso del 2019 se hanno già adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi INPS e premi INAIL per l’anno 2017 e 2018.
INDENNITÀ DI MALATTIA PER IL LAVORATORE AMMALATO CHE SI TRASFERISCE FUORI DALL’ITALIA
Il messaggio n.4271/2018 dell’INPS fornisce alcuni chiarimenti relativamente alla corresponsione dell’indennità di malattia nell’ipotesi di trasferimento del lavoratore in costanza di malattia in altro Paese UE. Già con la circolare n.192/1996 l’INPS ha previsto che nell’ipotesi di trasferimenti di lavoratore in paese UE ed extraeuropei il riconoscimento dell’indennità di malattia è subordinata al possesso di apposita autorizzazione rilasciata da INPS e dalla ASL competente. Con questo messaggio l’INPS riconosce che in caso di trasferimento, anche con parere contrario dell’Istituto, verrà applicato l’istituto della sospensione del diritto all’indennità economica per i casi in cui il lavoratore compia atti che possano pregiudicare il decorso della malattia. Per cui, il lavoratore che manifesta il volere di trasferimento in altro paese necessita di una preventiva comunicazione alla struttura territoriale INPS di competenza per possibili valutazioni mediche da parte dell’Istituto. Tale valutazione rimane valida anche per il trasferimento in paesi extra UE.