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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Il licenziamento è legittimo anche per un solo giorno di indebito utilizzo del permesso sindacale
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Il licenziamento è legittimo anche per un solo giorno di indebito utilizzo del permesso sindacale

Cass. Sez. Lav. n. 26198 del 6 settembre 2022

La sentenza in oggetto affronta il caso di un lavoratore licenziato per giusta causa sulla base di contestazione che imputava a quest’ultimo la indebita fruizione, nel giorno 29 maggio 2015, del permesso sindacale di cui all’art. 30, legge n. 300/70, avendolo utilizzato per finalità personali del tutto estranee a quella propria del permesso in questione.

L’ex dipendente impugnava in Cassazione la pronuncia della Corte di Appello, con cui era stata dichiarata la legittimità del licenziamento, assumendo, tra i vari motivi, che la norma collettiva punisse con sanzione espulsiva solo l’assenza protratta per oltre cinque giorni consecutivi o ripetuta per cinque volte in un anno nei giorni seguenti alle festività e alle ferie, mentre la sanzione conservativa, della multa o della sospensione dal lavoro, trovasse applicazione alla stregua delle previsioni collettive nell’ipotesi in cui il lavoratore non si fosse presentato al lavoro o avesse abbandonato il proprio posto senza giustificato motivo. Censurava altresì la valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva, in particolare sotto il profilo della non idoneità dell’unico episodio contestato a determinare il venir meno da parte datoriale della fiducia nella correttezza dei futuri adempimenti.

Orbene, la Suprema Corte, nel confermare che l’indebita fruizione anche di un solo giorno di permesso sindacale di cui all’art. 30, Stat. Lav., utilizzato dal lavoratore per finalità personali del tutto estranee a quella propria del permesso in oggetto, costituisce un vero e proprio abuso del diritto e giustifica il licenziamento per giusta causa del dipendente, ha precisato che: “la qualificazione della condotta del dipendente in termini di abuso del diritto appare coerente con l’accertamento della concreta vicenda …, venendo in rilievo non la mera assenza dal lavoro, ma un comportamento del dipendente connotato da un quid pluris rappresentato dalla utilizzazione del permesso sindacale per finalità diverse da quelle istituzionali”.

La Corte ha inoltre escluso la riconducibilità della condotta alle norme collettive applicabili alla fattispecie che puniscono con sanzione conservativa la assenza dal lavoro, la mancata presentazione o l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro, ciò in quanto nello specifico non veniva in rilievo la sola assenza ingiustificata, peraltro erroneamente ritenuta dall’ex dipendente “unica e irripetibile”, ma – come già specificato - una condotta di vero e proprio abuso del diritto, lesiva del vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro, tale da investire la generalità dei possibili futuri inadempimenti del lavoratore e, dunque, connotata da maggiore gravità oggettiva e soggettiva, rispetto a quella considerata dalla norma collettiva.

Per tali motivi la Corte rigettava il ricorso, ribadendo la piena legittimità dell’operato licenziamento.

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