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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Legittimo il licenziamento del dipendente che rifiuti di sottoporsi a visita medica
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Legittimo il licenziamento del dipendente che rifiuti di sottoporsi a visita medica

Cass. Lav. ordinanza n. 22094 del 13 luglio 2022

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale 

La recentissima pronuncia oggi esaminata affronta il caso di una lavoratrice che impugnava giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatole per essersi rifiutata, per ben due volte, di effettuare la visita medica di idoneità, in ragione di mutamento delle mansioni, la prima adducendo che non era possibile sottoporsi ad esami invasivi come i prelievi di sangue all'interno di una stanza "riunioni aziendali" non asettica e neanche disinfettata, ribadendo la propria disponibilità alla visita in un luogo idoneo; la seconda, benché convocata presso un centro medico, manifestando la sua indisponibilità all'accertamento medico finalizzato – a suo dire -  allo svolgimento di mansioni illegittime non confacenti alla propria professionalità.

La Corte d’Appello rigettava la predetta domanda, sul presupposto che la richiesta di sottoposizione a visita medica fosse conforme alla legge ed il rifiuto da reputarsi, invece, illegittimo e non giustificato.

La ex dipendente ricorreva dunque in Cassazione, ribadendo l’illegittimità della visita medica disposta dal datore e, comunque, la sproporzionalità della sanzione.

La Suprema Corte, in via del tutto preliminare, evidenziava come la visita medica di idoneità in occasione del cambio della mansione fosse espressamente prescritta dall’art. 41 co. 2 lett. d) del D.Lgs. 81/08 (“la sorveglianza sanitaria comprende…visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica”). Di tal che “la richiesta di sottoposizione a visita, da parte del datore di lavoro, prima della assegnazione alle nuove mansioni, come correttamente sottolineato dalla Corte distrettuale, non è censurabile e, anzi un adempimento dovuto”.

Gli Ermellini, dunque, valutavano la legittimità o meno del rifiuto apposto della lavoratrice, perché - a dire di quest’ultima - rivolto a contrastare un illegittimo demansionamento, atteso che le nuove mansioni erano state ritenute “non conformi alla qualifica rivestita e non compatibili con le condizioni di salute”, pervenendo alla conclusione che la visita medico disposta dal datore di lavoro fosse preventiva e prodromica all'assegnazione delle nuove mansioni e che l'omissione di detta visita avrebbe costituito un colposo e grave inadempimento di parte datoriale. La reazione, dunque della lavoratrice, secondo la Cortenon è assolutamente giustificabile ai sensi dell'art. 1460 cc perché, da un lato, il datore di lavoro si era limitato ad adeguare la propria condotta alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell'espletamento delle mansioni loro assegnate e, dall'altro, la dipendente avrebbe ben potuto impugnare un eventuale esito della visita, qualora non condiviso, ovvero l'asserito illegittimo demansionamento, innanzi agli organi competenti.

La Corte dichiarava del pari infondato l’ulteriore motivo di impugnativa circa la asserita sproporzionalità della sanzione adottata, ritenendo comprovati, sulla base della ricostruzione dei fatti documentalmente risultante, l'illegittimità del comportamento omissivo della dipendente, punito anche con sanzioni penali, e lo scopo della condotta del datore di lavoro, finalizzata alla prevenzione rispetto alla sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro cui l'art. 41 del D.lgs. n. 81 del 2008 è improntato.

Per tali motivi, veniva confermata la piena legittimità del licenziamento.

 

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