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Notizie dalla Liguria

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

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Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

Il direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, si rallegra della pronuncia dell'Antitrust e auspica che presto si traduca nei fatti. "Ben venga quanto detto dall'Antitrust, siamo contenti che ci sia stata una pronuncia su un tema così specifico. Ora ci auguriamo che arrivi una nuova determina dell'Aifa". In questi mesi, spiega Leonardi, la questione era rimasta in stallo perchè si era verificata una situazione di rimpallo tra Aifa e Regioni. "Noi avevamo scritto all'Aifa per segnalare una situazione certamente discriminatoria, ci avevano risposto che loro non avevano problemi a permettere l'uso anche per i privati accreditati, ma che la competenza era delle Regioni. A loro volta diverse Regioni- prosegue il direttore generale di Aiop- ci hanno risposto che dovevano attenersi a quanto stabilito dall'Aifa".
Cosi' il problema rimaneva, dando origine ad una vera discriminazione, spiega Leonardi, perche' "il cittadino non era libero di scegliere la struttura che reputava migliore, ma per avere la completezza delle cure doveva rivolgersi per forza al pubblico". Ora all'Aiop non resta che sperare che da Aifa arrivi presto una nuova determina e che le Regioni, di solito "attente a tutelare il pubblico piuttosto che la libera scelta del cittadino", si comportino di conseguenza. In prima linea in questa 'guerra' dei farmaci c'e' sempre stata la Regione Emilia-Romagna, che fu tra le prime ad avviare un braccio di ferro contro La Roche e Novartis, rivolgendosi a Tar, Corte costituzionale e poi Antitrust.
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Notizie Aiop Nazionale


Al via la somministrazione della dose “booster” agli over 40

11 novembre 2021

Il Ministero della Salute, alla luce della nota congiunta con il Consiglio Superiore di Sanità, l’AIFA e l’Istituto Superiore di Sanità con la quale è stata raccomandata, a partire dal 1° dicembre 2021, la somministrazione di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo di un ciclo vaccinale primario, anche ai soggetti di età compresa fra 40 e 59 anni, con Circolare dell’11 novembre u.s., prot.  51396, ha integrato le indicazioni finora fornite in merito alla somministrazione delle dosi booster nell’ambito della campagna di vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19.


Contributi per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Criteri e modalità di fruizione per le imprese

Il D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 126/2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), non cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.


Autonomia del rapporto se il libero professionista riceve direttive solo sanitarie e fornisce le proprie disponibilità

Tribunale del lavoro di Roma - Sentenza n. 9007/2021 del 2 novembre 2021

La pronuncia in commento affronta il caso di una infermiera che aveva prestato la propria attività presso una casa di cura romana in regime libero professionale, la quale, dopo aver risolto il rapporto per motivi personali, ricorreva in Tribunale, convenendo in giudizio la Struttura affinché venisse accertata la natura subordinata del rapporto intercorso con quest’ultima, con condanna di controparte alla corresponsione di differenze retributive a vario titolo, altri emolumenti e competenze di fine rapporto.


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