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Notizie dalla Liguria

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

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In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (allegato), entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.

Il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, e che risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni. Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento, l'Agcm rilascia da un minimo di una a un massimo di tre stelle (art. 3). Il rating di legalità ha una durata di due anni e può essere rinnovato sempre su richiesta (art. 6).

Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Il possesso del rating è in realtà rilevante anche ai fini delle procedure ad evidenza pubblica. Infatti, in base agli artt. 93, comma 7, e 95, comma 13, del vigente Codice dei contratti pubblici si prevede rispettivamente che: i) nei contratti di servizi e forniture, l'importo della "garanzia provvisoria" per la partecipazione a gare d'appalto e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le altre riduzioni previste dallo stesso comma 7, per gli operatori economici in possesso appunto del rating di legalità; ii) quest'ultimo possa essere annoverato altresì tra i criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte. Degli stessi benefici possono avvantaggiarsi anche gli operatori in possesso del diverso "rating di impresa" di cui all'art. 83, comma 10, del medesimo Codice.

Il nuovo Regolamento attuativo, che sostituisce il precedente approvato con delibera dell'Agcm del 13 luglio 2016, semplifica il procedimento per l'attribuzione del rating di cui al nuovo art. 5, in base al quale l'Agcm è ora la sola Autorità preposta al procedimento, con l'eventuale ausilio dell'Anac per le verifiche di sua competenza. E' stata eliminata la "Commissione consultiva rating", mentre l'intervento dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno è previsto in via solo eventuale con funzioni meramente consultive (commi 3 e 3bis).

E' stata inoltre introdotta all'art. 6 la distinzione tra revoca ed annullamento in relazione al momento in cui si sia verificata, in capo all'impresa, la carenza dei requisiti per l'attribuzione del rating di cui al citato art. 2 del Regolamento. Più precisamente, la revoca decorre dal momento del sopravvenuto venir meno di questi ultimi requisiti ovvero dal momento in cui l'Auutorità viene a conoscenza della natura falsa o mendace di dichiarazioni relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all'art. 2 (art. 6, comma 4); al contrario, nel caso di carenza ab origine di uno o più requisiti dell'art. 2, ossia risalente già all'epoca di presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo, seguirà l'annullamento del rating, con effetto dunque ex tunc (comma 4bis).

Oltre a quanto già previsto per le revoche, anche per i casi di annullamento del rating viene contemplata la previsione di un contraddittorio endoprocedimentale con l'impresa sui motivi che lo determinano (comma 8). All'art. 7 è stato poi stabilito (comma 1, ultimo periodo) che ove l'impresa comunichi all'Agcm eventi sopraggiunti che rilevino ai fini della determinazione del punteggio, l'Autorità dispone gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità di cui all'art. 8 del Regolamento, senza che tali aggiornamenti incidano sulla data di scadenza del rating medesimo. All'art. 8 infine viene previsto che le iscrizioni relative alla revoca e all'annullamento permangano nell'elenco in parola sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a 6 mesi.

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Notizie Aiop Nazionale

Continua il confronto del Tavolo permanente Aiop-Ministero della Salute

Il 14 ottobre u.s. si è tenuta la riunione del Tavolo permanente tra il Ministero della Salute, rappresentato dal Capo della Segreteria del Ministro, Massimo Paolucci, dal Direttore Generale della Programmazione, Andrea Urbani, e dal Direttore Agenas, Domenico Mantoan, con la Presidenza Aiop, rappresentata dalla Presidente nazionale, Barbara Cittadini, dal Vice Presidente, Gabriele Pelissero, e dal Direttore Generale, Filippo Leonardi.


Firmati i DPCM Green pass

Verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo pubblico e privato

Con l’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass nell’ambito lavorativo pubblico e privato, il 12 ottobre scorso sono stati firmati due DPCM dal Premer Draghi: il primo, su proposta dei ministri della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e della Salute Roberto Speranza, riguarda le linee guida relative all’obbligo della certificazione nella pubblica amministrazione; il secondo, su proposta del ministro dell’Economia Daniele Franco, di quello dell’innovazione tecnologica Vittorio Colao e dello stesso Speranza, introduce una serie di strumenti informatici che consentiranno una verifica automatizzata e quotidiana del possesso delle certificazioni.


Il Green pass e il potere disciplinare del datore di lavoro

Com’è noto, l’art. 3 del D.L. 127/2021 ha disposto che, dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello Stato di emergenza, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, è obbligato, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. 52/21 conv. in L. 87/21.


Definito il contributo per l'accesso a prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità

Decreto del Ministro della Salute del 5 agosto, G.U. Serie Generale n. 244 del 12 ottobre 2021

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.244 del 12-10-2021, del Decreto del Ministro della Salute del 5 agosto recante l'Attuazione dell'articolo 1, commi 450-451, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la definizione del contributo per l'accesso a prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità e la ripartizione dell'importo di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita.


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