In materia di prescrizione dei crediti lavorativi, in via generale, trova applicazione il disposto dell'art. 2948 c.c. ai sensi del quale le somme corrisposte dal datore di lavoro al prestatore con periodicità annuale o infrannuale (art. 2948, n. 4 c.c.) e le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (art. 2948, n. 5, c.c.) si prescrivono nel termine quinquennale, mentre la prescrizione ordinaria decennale, di cui all'art. 2946 c.c., assume nella materia lavoristica un rilievo soltanto residuale.