giovedì 21 marzo 2019 38324 Accordo con il MIUR per il finanziamento delle Borse di studio dei medici specializzandi Barbara Cittadini, Presidente nazionale All’inizio del mio mandato, insieme ai Colleghi del Comitato Esecutivo, abbiamo rilevato la necessità di individuare un percorso che consentisse, nel medio periodo, di dare un nostro contributo al problema ingravescente della carenza di medici specialisti. Ci siamo, quindi, attivati per instaurare un confronto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, offrendo la disponibilità dell’Aiop nella ricerca di soluzioni condivise. Ho, adesso, il privilegio di comunicarVi che, con il suddetto Ministero, si è individuato un percorso che consente alle strutture ospedaliere Aiop di finanziare borse di studio nelle Scuole di specializzazione medica, con il vincolo, per il medico specializzato, ultimata la sua formazione, di permanenza nelle strutture finanziatrici per almeno 3 anni. La procedura che dovrà essere adottata è quella evidenziata qui di seguito. Previ accordi con la Direzione delle singole Scuole di specializzazione e le Autorità accademiche, la struttura che intende istituire una borsa di studio per uno specializzando deve inoltrare la comunicazione formale all’Ateneo, precisando che, nel contratto di formazione, dovrà essere inserita la clausola “lo specializzando si impegna mediante sottoscrizione di apposita clausola contrattuale, a prestare servizio presso la struttura _____ per un periodo minimo comprensivo di almeno tre anni successivi al conseguimento della specializzazione”. Le formalità amministrative devono essere definite con ciascun Ateneo e devono comprendere il rilascio di apposita fideiussione, da parte della struttura Aiop, a garanzia dei pagamenti per gli anni successivi al primo. Gli accordi potranno, altresì, prevedere l’inserimento della struttura nella rete formativa della scuola, per consentire l’accesso degli specializzandi nel corso del periodo di formazione. Si ricorda che le vigenti disposizioni di legge prevedono che l’accesso avvenga a rotazione fra le strutture della rete formativa, in base alle modalità definite dalla Direzione della Scuola. L’Ateneo provvederà, quindi, a comunicare al Ministero le borse aggiuntive, che saranno messe a bando secondo le normative vigenti e assegnate con graduatoria nazionale. Al conseguimento della specializzazione, verrà attivata la clausola da parte della struttura interessata. Si tratta di una opportunità molto importante, che consente di inserire le nostre strutture, non solo in tutti i processi assistenziali del SSN, ma – per quelle che si renderanno disponibili a partecipare a questa nuova iniziativa - anche all’interno delle articolazioni della formazione medica specialistica. Mi permetto di rilevare che il risultato raggiunto è la dimostrazione, ancora una volta, di quanto la collaborazione sinergica pubblico-privato, scevra di pregiudizi, riesca a produrre in termini di maggiori opportunità di sviluppo. Previous Article Iper ammortamento e tecnologie sanitarie. Obiettivo raggiunto Next Article Sanità Integrativa: una sfida sostenibile e credibile al servizio dei bisogni di salute dei cittadini
Accordo tra Agenas e Aiop Accordo tra Agenas e Aiop Una stretta collaborazione orientata alla progettazione di una attività formativa di alto livello venerdì 19 marzo 2021 Il 17 marzo scorso si è svolto il primo incontro operativo, in videoconferenza, tra Aiop e Agenas, finalizzato a dare esecuzione alla convenzione sottoscritta il 20 dicembre 2020, di cui vi abbiamo informato con Informaiop n. 379.
Salute, filiera strategica Salute, filiera strategica Invito del Ministro per il Sud e la coesione territoriale al Presidente nazionale Aiop venerdì 19 marzo 2021
Le mansioni inferiori non sempre rilevano ai fini del repéchage Le mansioni inferiori non sempre rilevano ai fini del repéchage Cassazione Sez. Lav., Sent. n. 7218 del 15.03.2021 giovedì 18 marzo 2021 Con la sentenza in commento, la Cassazione ha affrontato il caso di un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, il quale instava per l’illegittimità della risoluzione adottata dall’azienda sulla base della pretesa violazione dell’obbligo di repéchage per non aver parte datoriale preventivamente valutato la possibilità di adibirlo a mansioni inferiori esistenti in azienda.
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