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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Notizie Aiop Nazionale

La scheda di dimissione ospedaliera non riveste valore probatorio ai fini del riconoscimento del diritto alla remunerazione

Ordinanza n. 19826 Cassazione Civile, Sez. 1, 22 settembre 2020

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 16 settembre 2008, respingeva la domanda di una Casa di Cura con la quale chiedeva la condanna dell’Azienda USL 6 di Palermo e dell’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia al pagamento, in suo favore, del corrispettivo per le prestazioni sanitarie erogate, in regime di convenzionamento, negli anni 1995-1997 in favore di «neonati nati sani», autonomamente rispetto all’evento parto.


Approvate le linee guida del Piano strategico sui vaccini anti-Covid

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, il 2 dicembre scorso è intervenuto in Parlamento per illustrare il quadro epidemiologico, le misure previste per il DPCM in vigore dal 4 dicembre e per presentare le linee guida del Piano strategico dell’Italia per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato dal Ministero della Salute, dal Commissario Straordinario per l’Emergenza, dall'Istituto Superiore di Sanità, da Agenas e da Aifa.
A conclusione delle comunicazioni del Ministro della Salute il Senato e la Camera hanno approvato le relative risoluzioni.

I rapporti tra il procedimento disciplinare e il processo penale

Com’è noto, nel nostro ordinamento una condotta illecita tenuta dal lavoratore assume rilievo disciplinare conferendo la possibilità al datore di lavoro di comminare delle sanzioni nei limiti posti dalla legge e dal CCNL applicato in azienda.
Tuttavia, in alcuni casi particolarmente gravi, il medesimo fatto potrebbe essere anche perseguito come reato, dando luogo all’instaurazione di due diversi procedimenti a carico del lavoratore.

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