martedì 20 novembre 2018 30843 Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri Il Garante individua le operazioni a rischio D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere. La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea. Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto. Previous Article Le Commissioni nazionali Aiop Next Article CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”
COVID 19 - Bollettino COVID 19 - Bollettino Aggiornamento a mercoledì 8 aprile 2020 giovedì 2 aprile 2020 Pubblichiamo in allegato il bollettino "Emergenza Covid-19", curato da Innogea, che rileva l'andamento dei principali parametri dell'epidemia, aggiornato all'8/4/2020.
La piattaforma sicura per la cura a distanza dei tuoi pazienti La piattaforma sicura per la cura a distanza dei tuoi pazienti giovedì 2 aprile 2020 La telemedicina rappresenta una nuova e importantissima frontiera della medicina, con processi organizzativi e tecnologici che eliminano le barriere di distanza, tempo e costi per l’accesso alle cure.
La soluzione web per la refertazione vocale La soluzione web per la refertazione vocale giovedì 2 aprile 2020 Tramite VoisisCloud è possibile refertare vocalmente sempre e dovunque, senza la necessità di installare nessun software, e può essere utilizzato tramite browser da PC, tablet o smartphone. Con VoisisCloud, la refertazione può essere svolta anche da postazioni di lavoro esterne della struttura sanitaria.
Convenzione ABI Anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito giovedì 2 aprile 2020 Lo scorso 30 marzo è stata sottoscritta alla presenza del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, la “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/20”.